La sentenza 10/33/10 della commissione tributaria regionale del Piemonte ha affermato il principio (riformando la sentenza di primo grado) dell'illegittimità del recupero di maggiori imposte su un atto di divisione nel caso vengano rispettati i minimi catastali in base al combinato disposto degli articoli 51 comma 3 e 52 comma 4 del DPR 131/86.
A maggior ragione nel caso di specie in cui oggetto dell'atto erano immobili vincolati dal Ministero per i Beni Culturali e le attività culturali: per tale tipologia di beni infatti andrebbe altresì tenuto conto del trattamento fiscale agevolato ad essi riservato per la determinazione delle basi imponibili e per l'applicazione dell'aliquota
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