Due sentenze del Tribunale di Catania (21 aprile 2010) hanno sostenuto la possibilità di ricorrere all'amministratore di sostegno anche qualora il beneficiario abbia la capacità di intendere e volere e quindi per sopperire un deficit fisico e non intellettuale.
Nel primo caso è stato nominato un amministratore per aiutare un'anziana signora nella gestione patrimoniale, non avendo parenti prossimi .
Nel secondo caso, il beneficiario è un giovane affetto da una tetraparesi spastica: l'amministratore ha il compito di manifestare la volontà dell'assistito dove fosse necessaria la forma scritta.
L'amministratore potrà compiere tutti gli atti senza l'autorizzazione del giudice tutelare: quest'ultima dovrà essere richiesta solo per gli atti di maggior importanza affinché sia verificata l'esatta corrispondenza fra la volontà del giovane e la manifestazione di questa come effettuata dall'amministratore.
Nessun commento:
Posta un commento