domenica 21 marzo 2010

Spese eccessive rispetto al reddito possono tradire l'evasore

L'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione utilizza diverse metodologie di accertamento diverse nei presupposti: 
a) l'accertamento sintetico;
b) il redditometro.
L'accertamento sintetico trova il proprio fondamento normativo nell'art. 38, comma 4^ del D.p.r. 600/73 *.
Si fonda sulle, spese, consumi e investimenti del contribuente, elementi che fanno presumere un reddito non dichiarato fedelmente.
L'accertamento scatta quando il reddito presunto attraverso le spese supera di almeno un quarto il reddito dichiarato.
Con il redditometro, i fatti-indice, che generano una presunzione di maggior reddito rispetto a quello risultante ufficialmente, vengono determinati da decreti ministeriali. 
Basterà che il contribuente possegga tali elementi, che automaticamente gli verrà attribuito un reddito in misura determinata attraverso i coefficienti ministeriali.
Vengono utilizzati anche elementi diversi dai beni-indice (ad esempio: viaggi, iscrizioni a circoli prestigiosi, iscrizioni in scuole private).
Quindi il sintetico si basa sulla spesa, il redditometro sul possesso dei beni indice.
L'agenzia delle Entrate ha fatto emergere con la circolare 12/E/2010 la tendenza ad utilizzare sempre di più il metodo sintetico per la progressiva maggior accessibilità  dei dati derivata dai flussi tecnologici e dall'acquisizione di dati dal territorio.
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Articolo 38 
Accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.




L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).


Dal primo aprile: la nuova comunicazione unica per l'attività d'impresa (ComUnica)




La nuova comunicazione unica ("ComUnica") per l'attività di impresa è un modello informatico che permette con un unico invio di ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, cosicché il Registro Imprese presso la Camera di Commercio, unico destinatario della pratica  si farà carico di trasmettere  agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.

Saranno obbligati alla compilazione del modello, relativamente alle parti del  Registro delle imprese e all'Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese (comprese le ditte individuali) ovvero alla denuncia al REA - Repertorio delle notizie economico e amministrative.
Relativamente alle parti INAIL, tutte le imprese artigiane e non artigiane, sia individuali che in forma societaria, tenute all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Relativamente alle parti INPS: le imprese artigiane, le imprese del settore commerciale e dei servizi, le imprese agricole, le imprese che assumono dipendenti.
Entro 5 giorni la Camera di Commercio comunicherà l'avvenuta iscrizione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarata dal mittente della pratica stessa.
Entro 7 giorni i singoli Enti trasmetteranno gli esiti, sia all'impresa, sia al Registro Imprese, fatta eccezione per l’Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta verrà  trasmessa all’utente dallo stesso Registro delle Imprese. 
In un'unica soluzione si arriverà così a:
a) l'iscrizione o  l'aggiornamento del Registro Imprese; b) l'attribuzione del Codice Fiscale e della Partita I.V.A.; c) l'apertura la posizione assicurativa all'INAIL; c) l'iscrizione di dipendenti e autonomi all'INPS; d) l'aggiornamento dell'Albo Artigiani.
Questa novità (da inquadrarsi nel più ampio disegno di informatizzazione promosso dalle Camere di Commercio) necessiterà del coordinamento di vari professionisti (il notaio, il commercialista, il consulente del lavoro) in quanto si procederà a unificare in un modello solo le due o tre pratiche ai vari Enti attuali.
Se l'invio riguarda una nuova impresa, la ricevuta della Comunicazione Unica costituirà titolo per l'avvio.
Pertanto l'invio della Comunicazione coinciderà con il giorno di inizio dell'attività.
Per utilizzare ComUnica è necessario disporre dei seguenti software gratuiti: a) Adobe Reader (disponibile sul sito www.adobe.it) -lettura dei file PDF contenenti le distinte delle varie modulistiche e le ricevute; b) Java Runtime Machine (disponibile sul sito http://java.sun.com).
Ci si deve dotare  di:
firma digitale, per firmare la pratica di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa. Per ottenere la firma digitale è necessario recarsi alla propria Camera di Commercio (o altro ente accreditato presso il CNIPA);
credenziali per Telemaco, per spedire la propria pratica al Registro delle Imprese;
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), dove saranno recapitate tutte le ricevute relative alla pratica inviata e le successive comunicazioni degli Enti. La Comunicazione si prepara utilizzando il software gratuito “ComUnica” o “StarWeb” (oppure prodotti compatibili proposti sul mercato) - vedi post del 23 novembre 2009-.
L'iter fondamentale consiste:
a) nel compilare e allegare diverse modulistiche;
b) nell'inviare per via telematica i moduli compilati all'ufficio del Registro delle imprese della propria Camera di Commercio.
La pratica inoltrata deve essere firmata digitalmente e deve riportare l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa.
Tutta la documentazione e il software gratuito è disponibile nel sito www.registroimprese.it.
Dal 1^ aprile 2010, non sarà più possibile usare supporti cartacei.
Conseguentemente tutte le imprese dovranno essere munite di firma digitale e pec (casella di posta elettronica digitale) o avvalersi di professionista intermediario. La Pec e la firma digitale potranno essere richieste anche alle Camere di Commercio.
Il notaio potrà inviare la Comunicazione unica, chiedendo l’iscrizione della società al Registro delle imprese, per ottenere il codice fiscale/partita IVA, prima della registrazione dell’atto costitutivo. 
E' ovvio che finché l'impresa è inattiva non dovranno essere compilati i quadri INPS -artigiani/commercio né dovrà essere aperta una posizione assicurativa INAIL.

sabato 13 marzo 2010

IN CASO DI COMPRAVENDITA AD I.V.A.: UNA VOLTA SOLA LE IMPOSTE IN MISURA FISSA

La circolare 10/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che le Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa devono essere prese una volta sola per gli atti di compravendita, soggetti a Iva, anche qualora abbiano per oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze, indipendentemente dal loro  numero e dalla diversa aliquota Iva ad esse applicabile, purchè acquirente e venditore siano gli stessi per tutti i beni.
Il principio che superficialmente appare ovvio, essendoci un unico negozio con oggetto plurimo, non lo era per molti Uffici Periferici che ora dovranno adeguarsi alla più corretta interpretazione fornita. 

giovedì 11 marzo 2010

I NOTAI HANNO L'OBBLIGO DEONTOLOGICO DI AGGIORNARSI

Tutti i notai in esercizio hanno l'obbligo di curare la propria preparazione professionale, partecipando ad attività di formazione ed il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata biennale in base al "REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DEI NOTAI" approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Ogni notaio in esercizio deve conseguire nel biennio almeno 100 Crediti Formativi Professionali (CFP), con un minimo di 40 CFP ad anno.
La formazione permanente dei notai viene realizzata attraverso la Fondazione Italiana per il Notariato, i Consigli Notarili Distrettuali, i Comitati Regionali, le Scuole di Notariato o anche altri enti pubblici o privati (i cui eventi siano stati riconosciuti idonei dalla Fondazione stessa).
I Notai acquisiscono pertanto crediti partecipando a convegni e a corsi (anche con modalità e-learning), assumendo particolari incarichi (ad es.: partecipazione alla commissione di concorso per la nomina a notaio) o espletando certe funzioni (ad es. svolgendo certee funzioni di giudice onorario).
Questa formazione continua è ritenuta un obbligo deontologico per la categoria  e in una recente sentenza la Suprema Corte ha negato che il notaio possa evitarla.
La Cassazione infatti con l'ordinanza n. 2235 del 1° febbraio 2010 ha confermato il principio che sottrarsi a tali adempimenti previsti dagli Ordini, in tema di formazione e aggiornamento professionale, configura illecito disciplinare.
Conseguentemente nel caso specifico trattato, le sanzioni applicate dal Consiglio Notarile competente sono state considerate assolutamente legittime ed è stato respinto il ricorso presentato dal notaio cui era stata applicata la sanzione disciplinare della censura per aver conseguito solo 93 crediti formativi sui 100 richiesti per il biennio 2006-2007.

Rimane un dubbio: sarà veramente questo il modo per garantire la preparazione e l'aggiornamento della categoria? o sarebbe meglio qualcosa di diverso (forse più ragionato)?

domenica 7 marzo 2010

ATTI DIGITALI: NUOVA ERA PER IL NOTAIO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio,  in attuazione della delega al Governo in materia di "ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili", prevista dall'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n .69. *

Il decreto  è stato  redatto nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie le disposizioni generali in materia di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione temporale del documento informatico, nonché quelle in materia di firme elettroniche e di fruibilità dei dati informatici.

Presenta  quattro articoli:
- l' ART. 1 prevede modifiche alla legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n 89);
- l'ART . 2 prevede modifiche al Regolamento di esecuzione della legge notarile  (regio decreto  23 ottobre 1924, n . 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562);
- l'ART. 3 prevede modifiche alla legge che regolamenta il Consiglio Nazionale del Notariato (legge 3 agosto 1949, n . 577);

- l' ART. 4 prevede le Disposizioni di attuazione.


Il decreto introduce la possibilità (non l'obbligo) che tutta l'attività notarile sia svolta avvalendosi di supporti informatici, anziché  cartacei.
Ogni notaio dovrà essere munito di firma digitale (cioè di una firma basata su chiavi crittografate, considerata il sistema che offre maggiori garanzia di sicurezza).
La firma digitale verrà rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che svolgerà  l'attività di certificatore della firma stessa.

La firma digitale diventerà l'unico strumento operativo da utilizzarsi per la formazione, per la trasmissione e per la conservazione del documento informatico.



Il notaio dovrà custodire e ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma collegato al suo certificato.

L'atto pubblico informatico dovrà  essere ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 della legge notarile (disciplinante  le attività che il notaio deve compiere nel procedimento di ricevimento dell' atto pubblico), cosicché verrà da un lato garantita l'uniformità di trattamento normativo con l'atto cartaceo e dall'altro permesso all'esercizio della funzione notarile mediante strumenti informatici di mantenere le  caratteristiche precipue di sicurezza e garanzia della forma tradizionale.
Il "nuovo" atto sarà caratterizzato:
a) dalla lettura che il notaio farà avvalendosi personalmente dei mezzi informatici;
b) nella sottoscrizione delle parti che potranno eseguire con firma elettronica, anche non qualificata (essendo la minor garanzia offerta sopperita dalla firma digitale del Notaio);
c) nella sottoscrizione digitale del Notaio in presenza delle parti.
Vi sarà così una totale equipollenza fra atto digitale e atto cartaceo con possibilità di allegati nelle due forme  e interscambiabilità fra le due modalità (ad es. copie cartacee di atti digitali e copie digitali di atti cartacei).
Il Consiglio Nazionale del Notariato creerà per tutti i Notai una struttura di conservazione degli atti che finanzierà con i soldi della categoria, senza oneri per lo Stato.
Anche gli atti di carta verranno trasferiti all'Archivio digitale in copia cosicché questo contenitore centralizzato conterrà tutta l'attività notarile (sia informatica che cartacea).
Lo schema di decreto prevede altresì:
a) che i repertori siano informatici (in sostituzione di quelli cartacei) nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82;
b) che il  notaio abbia facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.




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Articolo 65 (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
Gli atti pubblici di competenza del notaio, compresa la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizione dei dati saranno sottoposti a procedure informatiche e telematiche assicurando in ogni caso la certezza, la sicurezza e la correttezza dello svolgimento della funzione notarile.

giovedì 4 marzo 2010

NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO


Il consiglio nazionale del notariato è ordine professionale della categoria. 
E' disciplinato dalla  legge 3 agosto 1949, n . 577 e successive modifiche ("Istituzione del consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della cassa nazionale del notariato").
E' composto da venti notai, eletti direttamente - con limite di due mandati consecutivi - da tutti i notai in esercizio.
Il consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio. 
Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

Ecco i nuovi consiglieri eletti il 27 febbraio 2010:



Consiglieri Nazionali:




ZONA I
Piemonte e Valle d’Aosta
Ivo GROSSO
Flavia PESCE MATTIOLI
ZONA II
Liguria
Michelangelo LA CAVA

ZONA III
Lombardia
Guido DE ROSA
Paolo SETTI
ZONA IV
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
Gabriele NOTO
Eliana MORANDI
ZONA V
Emilia-Romagna
Maria Luisa CENNI

ZONA VI
Toscana
Giambattista NARDONE

ZONA VII
Lazio
Maurizio D’ERRICO
Giuseppe CELESTE
ZONA VIII
Sardegna
Francesco PIANU

ZONA IX
Marche e Umbria
Adriano CRISPOLTI

ZONA X
Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno)
Giancarlo LAURINI

ZONA XI
Abruzzo e Molise
Donatella QUARTUCCIO

ZONA XII
Puglia
Roberto BRACCIO

ZONA XIII
Basilicata (con l’aggiunta della corte di appello di Salerno)
Aniello CALABRESE

ZONA XIV
Calabria
Giampiero MONTELEONE

ZONA XV
Sicilia
Agostino GRIMALDI
Giovanni VIGNERI

Revisori dei Conti:

ZONA I
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto
Mario MISTRETTA
ZONA II
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria
Adolfo DE RIENZI
ZONA III
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Vincenzo DEL GENIO