venerdì 17 aprile 2020

EMERGENZA COVID – 19: DECRETO LIQUIDITA’: PRESTITI GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA


Normativa
-   Articolo 2, comma 100, lettera a), della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662;
-   Articolo 13 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020).

Nozione di FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie dei soggetti legittimati mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.
Grazie al Fondo, detti soggetti hanno una concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Destinatari
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Nuove misure
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito.
N.B.: Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro.
In sostanza però non c’è nessun prestito automatico da 25mila euro.
Per un soggetto che ha 30mila euro di ricavi dichiarati (sono sufficienti anche quelli della dichiarazione Iva 2019 e dunque relativi all’esercizio 2018) il micro-prestito si ferma a 7.500 euro.
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
Idem come sopra
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
·         Idem come sopra

Le nuove regole del Fondo di Garanzia valevoli fino al 31 dicembre 2020 sono quindi le seguenti:
  • Gratuità della garanzia
  • Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
  • Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella con possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato
  • Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
  • Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
  • Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020
  • Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
  • Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
  • Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
  • Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
  • Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.


Modalità di accesso al finanziamento garantito
È disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.
Bisogna anche fare chiarezza sulle istruttorie: le banche possono continuare a fare le loro valutazioni in ogni caso. Per i “mini-prestiti” a non essere prevista è la valutazione del Fondo. Per quanto riguarda invece le garanzie al 90% e quella che può arrivare al 100% con il concorso al 10% dei consorzi fidi privati, un filtro del Fondo è ancora previsto.
In allegato, il Modulo per  la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità per la richiesta di garanzia, reperibile anche al seguente link: https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/.


mercoledì 15 aprile 2020


COVID-19: SOSPENSIONE MUTUI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

Normativa
Art. 2, commi 474 e ss. della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Art. 26 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Art. 54 del decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
DECRETO MEF 25 marzo 2020 Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Disciplina
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (il cosiddetto fondo “Gasparrini”) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a Euro 250.000, contratto per l'acquisto di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario (concetto non sempre coincidente con la c.d. “PRIMA CASA” o immobile acquisito con i benefici fiscali “PRIMA CASA”) di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che originariamente erano le seguenti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono;
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari per il periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al 17 dicembre 2020
a)      I lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione.
b)       I lavoratori dipendenti che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
c)       I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Il decreto ministeriale specifica quali sono gli autonomi e i liberi professionisti interessati dalla norma:
-          lavoratore autonomo: soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 81/2017 (quindi tutte le attività di lavoro autonomo esclusi gli imprenditori);
-          libero professionista: iscritto agli ordini professionali o alle associazioni professionali dell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013, in possesso della relativa attestazione.

 In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.
Il decreto attuativo ministeriale di fatto potenzia ulteriormente la flessibilità prevista dalla norma originaria.
L’articolo 5 del decreto ministeriale attuativo stabilisce che ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Pertanto, in questi nove mesi del 2020, fino metà dicembre appunto, si può chiedere una sospensione per 18 mesi anche se c’erano stati precedenti allungamenti del mutuo, se le rate sono già riprese da almeno tre mesi e quindi, c’è una sostanziale deroga al tetto complessivo di 18 mesi, che si applica normalmente sommando tutti i periodi di sospensione richiesti.
Il decreto ministeriale attuativo introduce degli scaglioni, per cui la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
-          6 mesi, per sospensione o riduzione di orario del lavoro fra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-          12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-          18 mesi, sospensione o riduzione con durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Sempre nei casi appena elencati, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:
-          l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
-          il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
-          il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
-          l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.
-          se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
-          in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
Durata della Sospensione
La sospensione può arrivare al massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del mutuo per un anno e mezzo).
Come sopra specificato, in base al decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo, fino al prossimo 17 dicembre «ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo».
La sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni.
In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
-          6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
-          12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
-          18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Presentazione domanda
La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap (e anche su quelli del ministero dell’Economia e dell’ABI).
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
Per tutti
-          Carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Dipendenti
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato:
-          se il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
-          per contratti a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-          in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
-          in tutti i casi di dimissioni per giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
-          in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo: certificato ASL.
 In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi:
-          copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione. I documenti indicati sono alternativi fra loro.
In caso di riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo:
-          come sopra, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di lavoro.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
-          Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo sino al prossimo 17 dicembre 2020
Iter
Dopo che il proprietario dell’immobile presenta la parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti.
Nel dettaglio, la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30 giorni lavorativi (che diventano 45 nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999).
E’ quindi nell’interesse del cliente presentare tutta la documentazione: in base ai tempi sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo: fondosospensionemutui@consap.it



lunedì 13 aprile 2020

Emergenza COVID -19 Decreto “Liquidità": Sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa (D.l. 8 aprile 2020, n. 23)

San Francisco prepares for possible coronavirus outbreak | San ...
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 prevede quanto segue


"1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 
nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, 

sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».

In sintesi, il decreto-legge in esame per venire incontro alle esigenze dei cittadini ha, quindi, sospeso:

A) Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”;

B) Il termine di un anno per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall'acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni;

C) Il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;

D) Il termine di un anno per acquisire un'altra “prima casa”, nel caso di alienazione della precedente, per usufruire del credito di imposta.

La nota II-bis, sotto un profilo strettamente letterale, contiene il riferimento anche ad un altro termine, ossia quello di cinque anni come limite temporale entro il quale l’alienazione dell’immobile agevolato potrebbe dare luogo alla decadenza, se non seguita dal riacquisto.
Tuttavia, si deve ritenere che in considerazione della funzione di questo termine (e tenuto conto, peraltro, che il periodo di sospensione inizia il 23 febbraio, ossia ben prima dell’entrata in vigore del decreto), nonché della ratio, che si dovrebbe riconoscere all'art. 24, di semplificazione e di favore per il contribuente, il quale potrebbe non riuscire, nei termini di legge, a porre in essere quegli atti necessari per non incorrere in decadenze fiscali o per usufruire del credito di imposta, che la sospensione non riguardi il suddetto limite temporale quinquennale (così confermato dalla Circolare 9/E di cui oltre).

Tale interpretazione sembra confermata dal vademecum dell’Agenzia delle entrate che illustra le misure fiscali del d.l. n. 23/2020, pubblicato sul relativo sito, il quale con riguardo all’art. 24 non menziona, tra quelli sospesi, il termine quinquennale.

La sospensione dei suddetti termini opera, evidentemente, non solo con riguardo agli acquisti agevolati nell’ambito dell’imposta di registro, ma anche con riguardo agli acquisti della “prima casa” in ambito IVA e per successione e donazione, in ragione dei rinvii alla Nota II-bis cit. contenuti nelle relative discipline.

Per effetto della sospensione,  nel  computo dei termini sopra indicati (pendenti al 23 febbraio 2020) non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020.
I termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il periodo di tempo già trascorso prima del 23 febbraio.

Nel caso, invece, in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il dies a quo dovrebbe essere differito alla fine di detto periodo (vedi ad esempio in questo senso l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento alla sospensione dei termini processuali).

Chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020
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Paragrafo 8 
Termini agevolazioni prima casa
Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 24, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni “prima casa”, entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.
8.1 Ambito applicativo
La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini2 per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
2 Termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
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- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
8.2 Risposte a quesiti
8.2.1 QUESITO: Sospensione del termine quinquennale
L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)?
RISPOSTA
L’art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis del’articolo1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza epidemiologica.
Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione “prima casa”.
Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.
Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.