domenica 6 dicembre 2009

FONDO PATRIMONIALE: UNO STRUMENTO UTILE, MA DA USARE CON CAUTELA







Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale con cui si destina determinati beni (= immobili, beni mobili registrati o titoli di credito) alla soddisfacimento dei bisogni familiari.
L'effetto di tale particolare destinazione è che i beni inseriti nel fondo possono essere oggetto di esecuzione forzata solo per obbligazioni contratte per l'esigenza di vita della famiglia.
Come tutte le convenzioni patrimoniali deve rivestire la forma dell'atto pubblico e deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Inoltre, qualora abbia ad oggetto beni immobili, l’atto deve essere altresì trascritto nei registri immobiliari.  
Il fondo dovrebbe essere strumento di tutela della famiglia, ma viene spesso utilizzato in modo distorto per sottrarre  beni alla garanzia patrimoniale di creditori già esistenti.
Tale utilizzo fraudolento dello strumento è estremamente pericoloso.
Non solo perché in tali casi  non si realizza l’effetto di protezione sperato, essendo il vincolo del fondo vanificata dall'azione revocatoria prevista dal codice civile.
Ma soprattutto in quanto alla luce dell'ultimo orientamento della Cassazione (da ultimo: sentenza n. 38925/09  Cass. III Penale), nel comportamento dei costituenti (normalmente i coniugi) può ravvisarsi un vero e proprio reato, qualora l'intento sia di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o Iva o sanzioni amministrative per importi superiori a euro 51.645,69 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte art. 11 DLGS n. 74/2000).
Gli ultimi pronunciati non richiedono perché si ravvisi la fattispecie, una procedura di riscossione coattiva già iniziata , ma anche solo l'attività di controllo da parte delle autorità competenti. 
Un'altra interessante sentenza (Cass., Sezioni Unite CIVILI, sen. n. 21658/2009) sempre in tema di fondo patrimoniale  ha confermato che la costituzione è soggetta alle disposizioni dell'articolo 162 c.c., compreso il terzo comma "che ne condiziona l' opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio”.
La trascrizione del vincolo  per gli immobili, ai sensi dell'articolo 2647 c.c., rimane un mera pubblicità-notizia (non sufficiente ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile.
Ne deriva che, senza l’annotazione a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non e' opponibile ai creditori che - come appunto nella specie - abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.





Norme:
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
Art. 11.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.