domenica 16 settembre 2012

Nessuna sanzione per l'accettazione tacita trascritta tardivamente

La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è un adempimento che certifica ai Registri Immobiliari il passaggio di uno o più immobili dal defunto all'erede nel caso in cui questi non abbia provveduto a manifestare la propria volontà di accettare in modo espresso con  un atto pubblico (c.d. atto di accettazione espressa), ma, bensì, abbia posto in essere un atto di natura diversa, suscettibile di trascrizione (atto pubblico, sentenza, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente) che presuppone necessariamente la volontà di essere erede.
Si pensi, ad esempio, al rogito portante compravendita di bene ereditario: questo è senz'altro un'atto che presuppone da parte del venditore, disponendone in qualità di proprietario, la volontà di accettare e inoltre avente la forma (atto pubblico) idonea a procedere all'adempimento previsto dall'art. 2648 c.c. (trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità).
La funzione della pubblicità (trascrizione) è riconducibile (come la trascrizione dell'accettazione espressa) all'esigenza di ottenere la continuità delle trascrizioni ed evitare pericoli per gli aventi causa dall'atto perfezionato con l'erede.
La circolare 3 del 12 settembre 2012 dell'Agenzia del Territorio ha stabilito che nel caso in cui si provveda a questa pubblicità (fondamentale per la certezza della circolazione degli immobili) oltre il termine di 30 giorni  dal perfezionamento dell'atto, della sentenza o della scrittura autenticata o accertata giudizialmente suscettibile di trascrizione, non si debba pagare sanzioni.
Il ragionamento del Agenzia del Territorio si snoda partendo dal presupposto che l'adempimento de quo non è un obbligo del pubblico ufficiale, come la trascrizione dell'atto in sé o la trascrizione dell'atto di accettazione espressa dell'eredità, ma bensì è un onere volto ad ottenere l'effetto di protezione di cui all'art. 2866 c.c..
Pertanto si ritiene non assoggettabile a sanzioni se effettuato oltre il trentesimo giorno previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 347 del 1990. 

sabato 15 settembre 2012

Residenza con silenzio assenso

Il DPR 154/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 2012 ha stabilito che la domanda del cittadino comporta automaticamente l'accoglimento della richiesta all'Anagrafe Comunale entro due giorni, salvo eventuali casi di nullità (come ad esempio il vizio di firma).
Dalla data della presentazione scattano 45 giorni entro cui il Comune può fare gli accertamenti e le verifiche necessarie. Una volta decorso tale termine, la domanda si intende accolta per silenzio assenso.
Si tratta di un capovolgimento Copernicano, in quanto prima dell'entrata in vigore della norma e di una prassi a dire il vero vigente nei Comuni dal 9 maggio 2012 (a seguito dell'approvazione della L. 35/2012 e della circolare 9/2012 del Ministero dell'Interno) la residenza veniva rilasciata solo previ accertamenti e poi veniva fatta retroagire alla domanda.
Ora invece nei giorni necessari agli accertamenti, il cittadino gode di tutti i diritti del residente (anche se ab origine non aveva i requisiti).

sabato 1 settembre 2012

Prime interpretazioni sulla società responsabilità limitata a capitale ridotto


La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) è stata introdotta dal decreto legge "Sviluppo" 22 giugno 2012 n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (per comodità riportato in calce).
A differenza della srls non è disciplinata direttamente dal codice civile, ma è contemplata solo  nella legge speciale, seppur venga fatto un rinvio alle norme sulle srls nell'ipotesi in cui non sia diversamente disposto.
Il dubbio sorto dalla lettera del primo comma dell'articolo sulla possibilità per gli under 35 di partecipare alla società è stato eliminato dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 30 agosto 2012 prot. n. 0182223 che risponde positivamente alla partecipazione di soggetti minori di 35.
Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico in altra nota (31 luglio 2012 prot. n. 0170741) aveva già precisato che a differenza delle Srls, la Srlcr
a) non deve avere lo Statuto Standard;
b) non fruisce dei benefici a livello di costi delle Srls (essendo in questo caso applicati sia gli onorari notarili, sia le imposte di bollo ed i diritti di segreteria.
Alle medesime conclusioni era pervenuta una comunicazione del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato del 24 agosto 2012 Prot. n. 2012/2790.
In sintesi pertanto le Srlcr
- non necessita dell'atto costitutivo standard;
- non deve portare nella denominazione il termine "semplificata", ma "a capitale ridotto";
- gli amministratori possono anche non essere soci;
- il capitale va da Euro 1 a 9999,99 e deve essere interamente versato nelle mani degli amministratori;
- i soci devono essere solo persone fisiche e quindi sono vietate le cessioni a soggetti diversi.



D.L. "Sviluppo"  n. 83/2012 convertito nella L. 134/2012
Art. 44
Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu' persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice civile, )) in quanto compatibili.