La sentenza di cassazione 9464/2010 ha stabilito che la trascrizione del matrimonio canonico fa cessare il diritto alla pensione di reversibilità del beneficiario dal momento della celebrazione del matrimonio e non dalla trascrizione
Nel caso specifico la sentenza è stata pronunciata a seguito di ricorso INPS contro una vedova che si era sposata nel 1983 con rito solo religioso e aveva trascritto il matrimonio nei registri dello stato civile nel 1998, continuando a percepire la pensione di reversibilità del primo marito.
La suprema corte ha infatti affermato che il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili retroattivi. Il principio si applica anche nel caso in cui la trascrizione sia stata effettuata tardivamente e indipendentemente dal fatto che sia dipesa da fatto dell'ufficiale giudiziario o da volontà dei coniugi.
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