venerdì 30 aprile 2010

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni e deduzioni


L'agenzia delle Entrate con la circolare del 21 aprile 2010 n. 21/E ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in materia di oneri detraibili e deducibili. 
In sintesi quelli di interesse notarile
DETRAZIONI DEL 36%
Norma di riferimento: Finanziaria 2010, commi 10 e 11 art.2 L 191/2009
A seguito della diminuzione del tetto massimo detraibile a euro 48.000,00 per unità, la disposizione che prevedeva la necessità di trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori (da parte di un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi) a pena di decadenza, deve ritenersi superata dal 2003 (anno in cui è stato abbassato il tetto di spesa) e quindi non è più applicabile.
DETRAZIONE MOBILIO E ELETTRODOMESTICI DEL 20%
Norma di riferimento: art. 2 D.L. 5/2009
In caso di vendita dell'immobile in riferimento al quale si è proceduto all'acquisto di mobili e elettrodomestici, la detrazione (fino ad un massimo di euro 10.000,00 in cinque rate) compete al cedente del fabbricato.
DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
Norma di riferimento: art. 1, comma 345 Finanziaria 2007 - L. 296/2007 -
a) Entro 90 gg. dalla fine lavori, deve essere inviata all'ENEA la documentazione prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
La data di fine lavori coincide con il collaudo se previsto.
Per quegli interventi in cui il collaudo non è previsto (ad es. sostituzione finestre comprensive di infissi), la fine lavori può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o da tecnico che compila la scheda informativa). Non è idonea un autocertificazione.
b) La sostituzione dei portoni di ingresso (anche se non espressamente richiamati nell'art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006) rientrano nel campo applicativo delle agevolazioni al pari delle finestre purchè delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati (e siano rispettati gli indici di trasmittanza termica previsti per le finestre).
c) L'agevolazione in parola compete anche nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati attraverso un leasing: la detrazione compete in base al costo sostenuto dalla società concedente e spetta all'utilizzatore.
E' necessario il pagamento a mezzo bonifico bancario postale.
d) Nel caso di errori nella scheda informativa (da inviarsi entro 90 gg. dalla fine lavori) o nell'attestato di qualificazione energetica (ove richiesto) è possibile reinviare l'una o l'altra anche dopo i 90 gg previsti per l'invio. 
INTERESSI PASSIVI MUTUI
Norma di riferimento: art. 15, comma 1 lett. b) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
a) Nel caso in cui il mutuo stipulato per l'acquisto da uno dei due coniugi venga estinto e sostituito da un altro contratto da entrambi i coniugi comproprietari dei quali uno a carico fiscalmente dell'altro, il coniuge non a carico potrà beneficiare per intero della detrazione.
Si ricorda che è se il nuovo mutuo è superiore alla residua quota di capitale maggiorata delle spese e degli oneri correlati, la detrazione compete nei limiti di detta quota (Risoluzione 21 dicembre 2007 n. 390).
b) Visto che l'art. 15 comma 1 lett b) del Tuir permette di mantenere il diritto alla detrazione genericamente in tutti i casi di trasferimento dell'abitazione principale per motivi di lavoro, è ammissibile applicare tale fattispecie anche al mutuatario che sposti la residenza nel Comune limitrofo a quello in cui ha la sede di lavoro.

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