domenica 2 giugno 2013

L'APE sostituirà l'ACE

Il decreto legge approvato Venerdì dal Consiglio dei Ministri (che proroga le agevolazioni per interventi sul risparmio energetico) introduce il nuovo attestato Attestato di prestazione energetica (APE) destinato a sostituire l'Attestato di Certificazione Energetica.
Detta norma che cerca di porre rimedio alla procedura di Infrazione avviata dalla Commissione Europea per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE (decreto infatti rubricato ““RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D’INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA), non entrerà subito in vigore, ma solo dal momento in cui ne verrà apprestato lo schema dal ministro dello Sviluppo economico con appositi decreti (in corso già di preparazione), come previsto dall'articolo 6 del decreto.
Il decreto dovrebbe stabilire in modo univoco i contenuti dell'APE in modo da consentire il confronto su tutto il territorio nazionale.

L'attestato in base all'art. 6 dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti e dovrà attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
L'Ace potrà continuare a essere «predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica» ovvero a essere utilizzato per quei fabbricati «ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE».
Per quest'ultimi infatti l'obbligo di dotazione non sussiste
L'Ape avrà una validità temporale di dieci anni e erderà vigore per effetto di qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile (come l'ACE)
Dovrà essere reso disponibile:
- al termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione "importante" (e cioè quando i lavori in questione insistano su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio).


    -in caso di vendita o locazione dal proprietario dell'immobile fin dall'avvio delle trattative, e consegnarlo alla fine delle medesime. Se a essere venduto o locato è un edificio ancora non costruito, il venditore o il locatore dovrà fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape insieme alla dichiarazione di fine lavori.
    Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione andrà inoltre inserita una clausola (art. 6 punto 3) con la quale l'acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
    L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

    Inoltre è prescritto che nel caso di offerta di vendita o di locazione, gli annunci (contenuti in qualsiasi mezzo di comunicazione) debbano riportare «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».
    Le nuove prescrizioni sono assistite da sanzioni piuttosto pesanti.
    Se non vengano dotati di Ape gli edifici nuovi o ristrutturati oppure oggetto di vendita, il costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro.
    Se un edificio oggetto di un nuovo contratto di locazione non sia stato dotato di Ape, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro.

    In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore da 500 a 3mila euro.
    Anche gli edifici utilizzati da Pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico dovranno essere dotati di Ape: il proprietario dovrà produrlo e affiggerlo con «con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico».