giovedì 11 agosto 2011

Le semplificazioni del 36% e del 55% non valgono per il passato

Le semplificazioni del Decreto Sviluppo (v. Post del 31 luglio 2011) non si applicano per il passato, conformemente al principio del favor rei, ma solo dal 14 maggio 2011.
E' quanto è emerso nel convegno organizzato dall'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari a Padova tramite i funzionari della direzione regionale del Veneto.
La situazione non varierà salvo un pronunciamento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare o risoluzione.
Quindi solo le fatture emesse dopo il 14 maggio non devono riportare il costo della manodopera e solo i lavori iniziati dopo la medesima data (o box acquistati) saranno esentati dall'obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara.
  

martedì 9 agosto 2011

Un mutuo più alto del prezzo della vendita non è prova di evasione di imposta

Alcune persone, soprattutto prima della crisi economica attuale,  sono riuscite ad ottenere dagli Istituti bancari mutui fondiari per cifre ben superiori al prezzo di acquisto della casa per  cui il finanziamento era stato contratto.


Bisogna ricordare che le condizioni del mutuo fondiario sono attualmente stabilite nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (vedasi il Titolo I, capitolo 1^ sez. II) della Banca d'Italia, ove viene previsto che le banche possano concedere finanziamenti per un ammontare massimo pari all’80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati, valore che potrebbe anche discostarsi dal prezzo di acquisto .

Tanto è vero che le banche nel periodo di grande euforia del mercato immobiliare hanno spesso concesso  finanziamenti, disinteressandosi dei prezzi di vendita delle case (oggetto di garanzia) e basandosi esclusivamente sulle perizie di stima,  redatte prima della stipula del mutuo da  professionisti benevisi all'Istituto mutuante.


Questo avveniva, da un lato, sul presupposto che i prezzi degli immobili sarebbero cresciuti progressivamente anche in futuro, dall'altro,  con l'obiettivo di permettere ai clienti non solo il finanziamento dell'acquisto della casa, ma anche di accessori, spese (costi del notaio, dell'agenzia immobiliare e del mediatore creditizio), imposte ed in alcuni casi persino di arredi e copertura di debiti pregressi.


La situazione si era complicata con l'introduzione del DL Visco Bersani 223/2006 che aveva modificato le norme in tema di accertamento analitico induttivo sia in riferimento all'Iva che all'Imposta dei Redditi, stabilendo una serie di presunzioni e segnatamente a) che se l'importo della vendita si discostava dai valori desumibili dalla Banca dati dell'Agenzia delle Entrate (OMI) bisognava dimostrare le ragioni dello scollamento, pena la rettifica; b) che ai fini Iva,  l'importo della cessione non poteva essere inferiore a quello del mutuo.


Con la legge comunitaria  88/2009  queste presunzioni sono state abrogate e l'Agenzia delle Entrate ha esortato gli Uffici a  NON applicare tali presunzioni in mancanza di altri indizi anomalia.
Tuttavia la prassi locale è stata quella di continuare a rettificare l'IVA e l'Imposta sui Redditi in rialzo nel caso di mutui di importo più elevato rispetto alla compravendita (oggi  piuttosto rari).


La commissione Tributaria Lombardia con la sentenza n. 96/8/22 (relatore Chiametti) ha ribadito che l'importo del mutuo più elevato del prezzo di vendita e il maggior valore dell'immobile desunto dalla banca dati OMI non possano rappresentare - da soli- elementi sufficienti per la rettifica della dichiarazione dell'impresa, senza altri elementi di prova.
L'impresa venditrice inoltre è estranea all'operazione di mutuo e non può impedire ad una Banca di concedere mutui per importi più elevati rispetto al prezzo, magari per una rapporto fiduciario particolare con il cliente.
La Commissione provinciale aveva già censurato l'operato della Agenzia, ma ciò nonostante si era ritenuto opportuno proporre appello.  

martedì 2 agosto 2011

Costituire un fondo patrimoniale dopo una verifica fiscale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La Corte suprema di Cassazione - Sezione III Penale - con sentenza del 15 giugno 2011 n. 23986 ha stabilito che ai fini della configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è necessario, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico (cioè il fine di sottrarsi a detto pagamento), sotto il profilo materiale, il compimento di un'azione fraudolenta volta a vanificare la riscossione, riscossione che non deve essere in atto, ma può configurarsi come un'evenienza futura.
Nel caso in esame la costituzione del fondo è stata individuata come condotta idonea ad integrare la fattispecie. 
La Corte ha ritenuto il fondo, avente ad oggetto immobili, privo di giustificazione e quindi fraudolento, in quanto posto in essere subito dopo una verifica fiscale.
Vedi post del 6 dicembre 2009