venerdì 30 aprile 2010

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni e deduzioni


L'agenzia delle Entrate con la circolare del 21 aprile 2010 n. 21/E ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in materia di oneri detraibili e deducibili. 
In sintesi quelli di interesse notarile
DETRAZIONI DEL 36%
Norma di riferimento: Finanziaria 2010, commi 10 e 11 art.2 L 191/2009
A seguito della diminuzione del tetto massimo detraibile a euro 48.000,00 per unità, la disposizione che prevedeva la necessità di trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori (da parte di un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi) a pena di decadenza, deve ritenersi superata dal 2003 (anno in cui è stato abbassato il tetto di spesa) e quindi non è più applicabile.
DETRAZIONE MOBILIO E ELETTRODOMESTICI DEL 20%
Norma di riferimento: art. 2 D.L. 5/2009
In caso di vendita dell'immobile in riferimento al quale si è proceduto all'acquisto di mobili e elettrodomestici, la detrazione (fino ad un massimo di euro 10.000,00 in cinque rate) compete al cedente del fabbricato.
DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
Norma di riferimento: art. 1, comma 345 Finanziaria 2007 - L. 296/2007 -
a) Entro 90 gg. dalla fine lavori, deve essere inviata all'ENEA la documentazione prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
La data di fine lavori coincide con il collaudo se previsto.
Per quegli interventi in cui il collaudo non è previsto (ad es. sostituzione finestre comprensive di infissi), la fine lavori può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o da tecnico che compila la scheda informativa). Non è idonea un autocertificazione.
b) La sostituzione dei portoni di ingresso (anche se non espressamente richiamati nell'art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006) rientrano nel campo applicativo delle agevolazioni al pari delle finestre purchè delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati (e siano rispettati gli indici di trasmittanza termica previsti per le finestre).
c) L'agevolazione in parola compete anche nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati attraverso un leasing: la detrazione compete in base al costo sostenuto dalla società concedente e spetta all'utilizzatore.
E' necessario il pagamento a mezzo bonifico bancario postale.
d) Nel caso di errori nella scheda informativa (da inviarsi entro 90 gg. dalla fine lavori) o nell'attestato di qualificazione energetica (ove richiesto) è possibile reinviare l'una o l'altra anche dopo i 90 gg previsti per l'invio. 
INTERESSI PASSIVI MUTUI
Norma di riferimento: art. 15, comma 1 lett. b) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
a) Nel caso in cui il mutuo stipulato per l'acquisto da uno dei due coniugi venga estinto e sostituito da un altro contratto da entrambi i coniugi comproprietari dei quali uno a carico fiscalmente dell'altro, il coniuge non a carico potrà beneficiare per intero della detrazione.
Si ricorda che è se il nuovo mutuo è superiore alla residua quota di capitale maggiorata delle spese e degli oneri correlati, la detrazione compete nei limiti di detta quota (Risoluzione 21 dicembre 2007 n. 390).
b) Visto che l'art. 15 comma 1 lett b) del Tuir permette di mantenere il diritto alla detrazione genericamente in tutti i casi di trasferimento dell'abitazione principale per motivi di lavoro, è ammissibile applicare tale fattispecie anche al mutuatario che sposti la residenza nel Comune limitrofo a quello in cui ha la sede di lavoro.

giovedì 29 aprile 2010

Le PEC dell'Agenzia delle Entrate

Sono disponibili le prime caselle di Posta elettronica certificata dell’Agenzia delle Entrate che, attraverso l’uso di questo nuovo strumento, punta a ridurre i tempi e i costi di esecuzione degli adempimenti, aumentando il livello di digitalizzazione dell’attività amministrativa. 
Le mail inviate hanno il valore legale equiparato a una raccomandata A/R con ora di spedizione e ricezione.
Le direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate hanno comunicato i riferimenti del nuovo servizio mail attivo presso gli uffici Gestione tributi.
Ecco gli indirizzi mail:
L'indirizzo email delle direzioni centrali, invece, è agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.
Tramite Pec, gli intermediari fiscali operanti nelle regioni interessate potranno richiedere l’autorizzazione all’apposizione del visto di conformità, necessario per le compensazioni Iva di importo superiore ai 15mila euro annui. L’impiego sarà poi progressivamente esteso ad altri adempimenti, in corso di individuazione, che potranno essere effettuati con il medesimo sistema.

Abruzzo e Campania
I contribuenti abruzzesi e campani potranno scrivere rispettivamente agli indirizzi dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it e dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it anche per richiedere assistenza su tematiche di carattere generale, sulle attività in materia di trasparenza amministrativa, sulle competenze e le attività dei Caf. In Abruzzo e in Campania, inoltre, gli Enti territoriali potranno utilizzare il canale di informazione per i servizi di consulenza, formazione e gestione operativa dei tributi propri.

mercoledì 21 aprile 2010

Il Notariato italiano modello per la Cina

Il 12 aprile 2010 si è svolta  a Roma, presso il Consiglio Nazionale del Notariato, la visita di una delegazione del Notariato cinese che ha aperto i lavori del corso di formazione per i notai cinesi dedicato a "Le caratteristiche e il ruolo del Notariato Latino nella società moderna" che, dal 12 al 20 aprile, si svolgerà a Roma a cura del Ministero degli Affari Esteri, del Consiglio Nazionale del Notariato e della Guardia di Finanza.
L’iniziativa, che si svolge sotto l’egida dell’UINL, Unione Internazionale del Notariato Latino, è frutto di un progetto di collaborazione tra i due Notariati che risale al 1993.
Il corso di formazione per i notai cinesi prevede l’approfondimento del sistema italiano dei Pubblici Registri (immobiliare, Registro delle imprese, Catasto), l’illustrazione della Rete Unitaria del Notariato (l’infrastruttura tecnologica che collega il Notariato con la Pubblica Amministrazione), l’analisi delle tecniche giuridiche per la redazione dei contratti in materia immobiliare e societaria, nonché lo studio della normativa fiscale, di antiriciclaggio e l’esame del sistema di censimento e mappatura della proprietà immobiliare.

Se l'abitabilità viene rilasciata, viene meno il danno

La Sentenza della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22 gennaio 2010 n. 6548 ha stabilito che il rilascio del certificato di abitazione nel corso della causa (dopo il rogito) determina il venir meno del danno per l'acquirente e conseguentemente del diritto al risarcimento da parte dell'acquirente.
Il fatto che il documento sia stato seppur tardivamente rilasciato esclude che la fattispecie possa qualificarsi come aliud pro alio.
Il ritardo era causato da ragioni burocratiche dell'ASL e il fatto che l'iter sia giunto a perfezione, comprova che il manufatto avesse sin dal rogito  le caratteristiche idonee ad essere qualificato come appartamento di civile abitazione.

martedì 13 aprile 2010

Incentivi per immobili ad alta efficienza energetica

Il Decreto del  Ministero dello Sviluppo Economico 26 marzo 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  7 aprile 2010) entrato in vigore il 6 aprile 2010, ha istituito un fondo di trecento milioni di euro a sostegno dei consumi e della ripresa produttiva in alcuni settori, individuati perseguendo obiettivi di efficienza  energetica e informatica, eco-compatibilità e sicurezza sul lavoro. 
Di tale dotazione sessanta milioni sono destinati a contributo in caso di  acquisto di  immobili  ad alta efficienza energetica (vedi artt. 2-3).


In particolare:


se l'immobile è di classe B sono previsti  incentivi per Euro   83,00 al mq, fino ad un massimo di 5.000,00 euro.
se l'immobile è di classe A sono previsti incentivi per Euro 116,00 al mq, fino ad un massimo di 7.000,00 euro;


L'immobile rientrante nella prima categoria stando alla lettera della legge (art. 2 lettera s) deve essere:
a) di classe energetica B (con fabbisogno energetico migliore di almeno il 30% del valore limite); 
b) di nuova costruzione  (quindi non usato) ;
c) abitativo;
d) qualificabile come prima abitazione della famiglia.


L'immobile rientrante nella seconda categoria stando alla lettera della legge deve essere solo di classe A (con fabbisogno energetico migliore di almeno il 50% del valore limite) senza ulteriori requisiti.
N.B. E' dubbio, peraltro, se tale distinzione di requisiti sia corretta in quanto le istruzioni del Ministero sembrano equiparare le due fattispecie e richiedere tutti i requisiti per entrambe.
Non è chiaro neppure il concetto di "abitazione della famiglia":  non si capisce se il legislatore si sia riferito al concetto di prima casa o di abitazione principale nè si comprende cosa possa comportare il riferimento alla famiglia.
La determinazione della classe energetica deve essere stabilita in base al dlgs 192/2005 e risultare dall'attestato di certificazione  energetica (redatto, per le regioni che hanno legiferato, in base alle norme specifiche regionali).

ITER


Per l'ottenimento del contributo bisogna seguire i seguenti passi:



I) PRELIMINARE
L'acquirente deve essere in possesso di un contratto preliminare di compravendita (avente ad oggetto immobili con le caratteristiche suindicate) avente data certa (registrato o autenticato da Notaio)  sottoscritto dopo il 6 aprile 2010

II) CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L'acquirente deve essere in possesso dell'attestato di certificazione energetica dell'immobile rilasciato da tecnico accreditato.


III) PRENOTAZIONE
Il venditore  (previa registrazione e ottenimento del codice identificativo) deve effettuare la prenotazione del contributo entro i 20 giorni precedenti la stipula del definitivo presso Poste Italiane S.p.a..
Devono essere indicati:
a) il settore del bene ("immobili") e la classe energetica dell'immobile;
b) la superficie dell'immobile;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale;
d) gli estremi del conto corrente bancario dove il contributo deve essere accreditato;
e) il prezzo (al lordo dell'IVA).
La prenotazione va effettuata sino al 16 maggio 2010 al numero 800 556 670 (da telefono fisso) dalle ore 8,00 alle 20,00 tutti i giorni eccetto Domenica;
dal 17 maggio 2010 tramite il sito http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/ . 
Nel caso in cui i dati forniti siano corretti e vi sia disponibilità, verrà fornita conferma della prenotazione.
Nel testo letterale dell'art. 3 del decreto, tale adempimento è a carico del venditore; meno chiare sono le Istruzioni del Ministero ove testualmente viene detto "La prenotazione deve essere effettuata entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita dell' immobile" senza specificare il soggetto obbligato a farla.


IV) ROGITO DI VENDITA
Il contratto definitivo va stipulato entro il 31 dicembre 2010 (con indicazione della prenotazione e allegazione dell'attestato di certificazione).

V) RICHIESTA DI RIMBORSO
Entro 45 gg. dalla stipula dell'atto definitivo, l'acquirente dovrà inviare a POSTE ITALIANE s.p.a. sino al 16 maggio 2010 e telematicamente dal 17 maggio 2010:
a) richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati, (compilabile e scaricabile dal portale);
b)  copia documento identità dell'acquirente;
c) codice fiscale dell'acquirente;
d) dati bancari dell'acquirente;
e) copia autentica del contratto definitivo di compravendita che dovrà riportare l'indicazione dell'incentivo.


Links :



Certificati uniti alle successioni sempre in carta libera

Nonostante la norma in materia di imposta di bollo (art. 5 della tabella allegato B, annessa al d.p.r. 642/1972) sia chiara, ci sono ancora alcuni uffici e comuni che impongono in modo indiscriminato l'apposizione del bollo ai cittadini sui certificati anagrafici, anche se per uso successione .
Pertanto è stato necessario che l'Agenzia delle Entrate uniformasse i comportamenti degli uffici periferici con la risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010.
L'interpretazione si deve alla lettura dell’articolo 5 della tabella, allegato B, annessa al d.p.r. 642/1972, in base al quale sono esenti dall’imposta di bollo i “…documenti … presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.
Essendo la denuncia di successione il modello necessario per un adempimento fiscale, i certificati prodotti a suo corredo possono essere rilasciati senza bollo.