domenica 12 dicembre 2010

LEGGE DI STABILITA' : Materie di interesse notarile

Nella seduta del 7 dicembre 2010, il Senato ha approvato definitivamente  la legge di stabilità * per il 2011.
La legge prevede un articolo e  169 commi.
Entra in vigore il 1^ gennaio 2011
E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 281/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010.


Riporto le norme di maggior interesse notarile.


Cessioni I.V.A.
Comma:
85. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

Si riporta per comodità il testo dell'art. 10 numero 8bis del D.P.R. 633/1972


"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli tessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni (ora) dalla data di ultimazione della  costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro  le termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (Numero così modificato dall’art. 1, comma 330 della legge 296 del 2006)"

La norma in caso di vendita di immobili abitativi, costruiti dalle imprese cedenti o ristrutturati dalle stesse imprese, prolunga il termine di assoggettabilità a I.V.A.da quattro  a cinque anni. 

I lavori di recupero devono rientrare negli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e segnatamente:

lettera c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
lettera d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
lettera  e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale) 
al fine di assoggettare la cessione ad I.V.A. (evitando così l'indetraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti).

Si ricorda che la regola generale per la cessione di immobili abitativi è l'esenzione da I.V.A.
Resta invece di quattro anni il periodo di tempo per cedere i fabbricati strumentali nuovi o oggetto degli interventi di cui sopra da parte delle imprese edilizie con applicazione automatica dell'I.V.A.
In questo caso comunque con l'opzione,  si può  conseguire l'applicazione di detta imposta. 

Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina
Comma:
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.


La norma cui si fa riferimento è la seguente:
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 


La norma in vigore è quindi quella prevista dal d.l. 194/2009 convertito nella legge 25/2010.
Circa il commento, si veda i precedenti post del 5 dicembre, del 15 febbraio e del 26 maggio.


Detrazione del 55%
Comma:
48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



La norma cui si fa riferimento è la seguente:
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di 
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.  
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su 
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi  rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro,da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di  trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.  
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

La norma estende il beneficio della detrazione fiscale del 55% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011.
La detrazione stessa peraltro dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque come attualmente in vigore.
Le quote sono passate da iniziali 3 a 10 con la Finanziaria 2008, art. 1, commi 20-24, subordinatamente ad una scelta del contribuente.
Sono poi diventate 5 a decorrere dal 2009 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi comma 6 dell’art.29.

Quindi sintetizzando a seconda del periodo di esecuzione delle opere:
a) Se le opere sono eseguite nel 2007 (anche se pagate negli anni successivi, fino al 2010): 3 rate di uguale importo;
b) Se le opere sono eseguite nel 2008 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010): da 3 a 10 rate di uguale importo, a scelta irrevocabile del contribuente alla prima rata;
c) Se le opere sono eseguite nel 2009 e 2010 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010): 5 rate di uguale importo;

c) Se le opere sono eseguite nel 2011: 10 rate di uguale importo.

Le altre regole sono rimaste immutate.



Leasing immobiliari

Comma:
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

a) al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all’articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all’articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria»;

c) all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»;
2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies è abrogato.



La norma riallinea i leasing immobiliari alle norme in materia di acquisto.
Dal 1^ gennaio le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura rispettivamente del 3% e dell'1% senza ulteriori oneri sui canoni e sul riscatto, come qualunque altra compravendita.
I riscatti, dalla medesima data -1^ gennaio 2011-, a seguito  dell'opzione dell'utilizzatore, sconteranno tre volte le imposte fisse (la stessa imposizione vale nell'ipotesi di risoluzione del leasing).
Per i leasing in corso al 1^ gennaio si dovrà pagare un'imposta sostitutiva da pagarsi entro il 31 marzo in base a modalità da definirsi dall'agenzia delle Entrate.
L'importo sarà pari al 2% del costo dell'immobile dedotta l'imposta di registro pagata sui canoni con una riduzione pari al 4% per ogni anno di durata residua del contratto (se mancano 2 anni si conseguirà uno sconto dell'8%).
I contratti di locazione al pari degli altri contratti bancari di durata non saranno più soggetti all'imposta di registro (l'obbligo rimane solo in caso d'uso con aliquota pari all'1%).


*La legge di stabilità (legge che ha sostituito la Finanziaria) è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009.
Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio.

domenica 5 dicembre 2010

Piccola proprietà contadina a regime

La legge di stabilità (legge che ha sostituito la Finanziaria) è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009.
Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio.
Nella legge di stabilità di quest'anno, è previsto che la p.p.c. sia norma a regime e non a termine.
Il comma 41 dell'art. 1 del disegno di legge, invero, abolisce il termine del 31 dicembre 2010.
La scelta di mettere a regime una norma che a partire dalla legge 604\54 veniva periodicamente rinnovata deve essere messa in relazione con lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale.
Con quest'ultimo le imposte indirette da corrispondersi in occasione dei trasferimenti immobiliari verranno sostituite dall'imposta municipale il cui gettito è destinato ai comuni.
L'unica agevolazione prevista ex lege è quella relativa alla "prima casa".
Tutte le altre verranno mantenute o meno a seconda della volontà municipale.
Quindi anche la "p.p.c." è subordinata alla stessa sorte.
Si rinvia per la comprensione della disposizione all'ultima interpretazione dell'articolo 2 del D.L. 194/2009 convertito nel legge 25/2010 in base alla quale la disciplina attuale è del tutto autonoma rispetto a quanto disposto dalla legge 604/1954 (vedasi i post del 15 febbraio e 26 maggio).
Conseguentemente i requisiti necessari sono solo quelli rinvenibili nell'art. 2 e segnatamente: l'agevolazione riguarda atti di trasferimento a titolo oneroso (oltre i conferimenti), aventi ad oggetto terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale.
Il beneficio comprende anche le operazioni attuate a mezzo Ismea.
L'imposta di registro e quella ipotecaria sono applicate in misura fissa; l'imposta catastale in misura ordinaria (1 per cento).
Gli onorari notarili sono dimezzati.
L'esenzione da bollo era già a regime in base all'articolo 21 della tabella allegata al d.p.r 26.10.1972 n. 642.
La decadenza è prevista in caso di vendita nel quinquiennio fatta salva l' ipotesi di trasferimento ai parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo, con obbligo di continuare a svolgere l'attività agricola.

La legge di stabilità sarà discussa al Senato, in Aula, da lunedì prossimo, 6 dicembre, per essere varata definitivamente massimo entro mercoledì mattina.

domenica 14 novembre 2010

Fra poco sarà pronto il programma di calcolo per il redditometro

L'accertamento sintetico modificato con  la manovra d'estate  (art. 38, commi 4 e 5 del DPR. 600/73 - vedi post del 22 ottobre 2010) si articolerà su due canali.
Da un lato, le spese di notevole incidenza vengono imputate tutte al reddito dell'anno in corso; dall'altro, in base alle spese ricostruibili attraverso le banche dati del Fisco, ai contribuenti verrà attribuito un reddito indotto con una complessa operazione di stima, che tiene conto di diversi fattori (spese, collocazione geografica e nucleo familiare).
Il funzionamento di quest'ultimo meccanismo dovrà essere presentato dall'Agenzia delle Entrate a breve.
Molta preoccupazione desta capire quali prove si potranno portare per vincere la presunzione dell'accertamento sintetico.
Non  basterà dimostrare un decremento dei propri depositi e/o investimenti, essendo probabile che verrà richiesta in sede di accertamento la fonte del denaro depositato o investito.
Il contribuente dovrà provare  a monte ciò che ha giustificato una spesa, quindi il reddito da cui il risparmio è derivato, o eventi diversi che hanno consentito la  medesima spesa, come donazioni da terzi.
Interessante, in argomento,  è una recente sentenza della Commissione Provinciale di Isernia (n. 134/2/10) che ha ammesso come prove utili i contributi finanziari forniti dalla moglie del contribuente (cui era stato notificato l'avviso di accertamento), dagli altri componenti della famiglia e le sopravvenienze attive degli investimenti .
In questo caso grazie agli elementi esterni suindicati, le spese sono state ritenute compatibili con la capacità contributiva. 

domenica 7 novembre 2010

Il nuovo disegno di legge delega in materia di filiazione

Il Consiglio dei Ministri del 29 ottobre ha approvato il disegno di legge delega, in materia di filiazione. 
Il provvedimento ora passa all'esame dal Parlamento.

Le novità più rilevanti del disegno di legge sono le seguenti: 
- si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; 
- accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; 
- s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione); 
- viene adeguata la disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli; 
- viene introdotta la nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
- viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
- viene previsto, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.
Se si vogliono maggiori informazioni si può consultare:

lunedì 1 novembre 2010

Requisiti di lusso impediscono la prima casa, anche se sono edifici vecchi

La Cassazione con due recenti decisioni (Sez. V, Sent., 28-07-2010, n. 17600; Sent. 27 ottobre 2010 n. 220099) ha stabilito accogliendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate , che nel caso in cui si tratti di casa costruita prima del 1969, i requisiti di casa non di lusso siano sempre quelli di cui alla D.M. 2 agosto 1969 e non quelli del precedente D.M.  4 dicembre 1961.

L'orientamento della giurisprudenza è da tempo conforme (Commissione Centrale 3174/1995; Cass. 13064/2006; Cass. 16366/2008) nel considerare l'articolo 10 del D.M. 2 agosto 1969 (che prevedeva l'applicazione del vecchio D.M. alle case costruite anteriormente all'entrata in vigore del nuovo) non più applicabile alle attuali norme agevolative.
Infatti la disposizione disciplinante le agevolazione in materia prima casa attualmente è la nota * all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) che  fa esclusivo riferimento alle case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
Quindi  per verificare se un'abitazione ha caratteristiche di lusso bisogna fare esclusivo riferimento a tale decreto e non ad altre disposizioni di legge anteriori, indipendentemente dall'epoca di edificazione.

Si ricorda che il D.M. 2 agosto 1969 individua due diverse modalità per definire l’abitazione come “di lusso”.

Dall'articolo 1all'articolo 7, sono elencate caratteristiche che, anche se presenti isolatamente, implicano la qualifica “di lusso” dell’immobile che le presenti (ad esempio: l'avere come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta qualifica l'abitazione come "di lusso").
L'articolo 8, invece enumera una serie di caratteristiche che sono in grado di comportare la qualifica “di lusso”, solo se presenti in numero superiore a quattro (ad esempio: la presenza da sola di piu' di un ascensore per ogni scala non determina l'impossibilità di conseguire l'agevolazione prima casa).


*
"Note:
...
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
...

domenica 31 ottobre 2010

Forse una proroga per la detrazione del 55%

La detrazione del 55%  riguarda le spese sostenute  per interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedano, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione: ·
--le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
--i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); 
--le associazioni tra professionisti;
--gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche: ·
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. 
In caso di trasferimento della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. 


martedì 26 ottobre 2010

Si risponde dei debiti tributari solo dopo aver accettato l'eredità




La Cassazione con l'ordinanza n. 21101/2010 ha confermato l'orientamento di precedenti pronunciati (2820/2005 e 6479/2002) secondo cui secondo il principio civilistico generale non è sufficiente la chiamata all'eredità, ma è necessario lo status di erede.

L'amministrazione, secondo la Suprema Corte, deve provare detto status ossia deve provare che i soggetti chiamati a rispondere dell'obbligazione siano effettivamente eredi.
Non è possibile applicare agli altri debiti tributari l'articolo 7 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in quanto trattasi di una norma eccezionale dettata per l'imposta di successione.
La norma prevede testualmente al quarto comma :"Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato." 
Si tratta evidentemente di una disposizione dettata per quella specifica imposta e non estensibile ad altre fattispecie.

Nel caso poi in cui nessuno dei chiamati l'eredità abbia accettato l'eredità espressamente o tacitamente (ovvero quest'ultimo fatto non sia provabile), è sempre possibile per i creditori proporre istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c.
Questo principio  (direi al limite del lapalissiano) affermato dalla Cassazione  spesso viene dimenticato anche dai creditori "normali" che propongono azioni esecutive contro semplici chiamati, aggredendo immobili senza che l'eredità sia stata accettata o sia stato compiuto un atto comportante l'accettazione tacita, rendendo di fatto non procedibile l'esecuzione.
Ricordo che la presentazione della dichiarazione di successione (stante l'Articolo 7, comma 4) e la relativa voltura catastale non comporta accettazione di eredità; quindi per procedere contro un soggetto ritenendolo erede,  non è sufficiente che dalla visura catastale risultino a questi intestati.  

domenica 24 ottobre 2010

Nuova Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

E’ on line l’aggiornamento della “Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, realizzata dall’Agenzia delle Entrate nel 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.

La pubblicazione descrive i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.

sabato 23 ottobre 2010

Il 2 novembre 2010 scadono i termini per la rivalutazione dei terreni e delle quote



Il 2 novembre 2010 è l'ultimo giorno (quinta proroga) per l'asseverazione della perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata dell'imposta per affrancare i valori dei terreni e di quote possedute da persone fisiche o società semplici o enti non commerciali.
Il termine previsto testualmente dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2010 n. 191 sarebbe il 31 ottobre 2010, ma cadendo di domenica ed essendo il 1^ novembre festivo, slitta al 2 novembre 2010.
Per altre informazioni si veda il post del 13 gennaio 2010.
Un accenno deve essere fatto in relazione all'ipotesi in cui il terreno affrancabile sia oggetto di usufrutto.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E/02 ha ammesso che la rivalutazione competesse sia all'usufruttuario che al nudo proprietario.
La circolare 27/E/03 ha invece negato al nudo proprietario di rivalutare il valore dell'area per la parte corrispondente all'usufrutto (in quanto il nudo proprietario non è possessore).
Nella perizia estimativa, i valori dell'usufrutto e della nuda proprietà vengono calcolati in base alle tabelle di cui al D.M. 23 dicembre 2009 (Pubblicato sulla G.U. N. 303) del 31 dicembre 2009 - coefficienti per la determininazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (tabella allegata al D.P.R. 131/1986); vedi post del 17 gennaio 2010.
Quello che però si presenta insidioso nel caso di specie (e che è reso evidente dalle stesse tabelle) è che con il decorrere del tempo il valore dell'usufrutto decrescerà, con conseguente affrancamento in eccesso e il valore della nuda proprietà aumenterà con conseguente rivalutazione deficitaria.
Inoltre nel caso di morte dell'usufruttuario, la rivalutazione non giova al nudo proprietario e quindi il pagamento dell'imposta sostitutiva si rivelerà infruttuoso.

venerdì 22 ottobre 2010

Accertamento sintetico: cosa è cambiato.

Con la manovra d'estate sono cambiate in modo rilevante le regole dell'accertamento sintetico ai fini dell'’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’art. 22 del Dl. 78/2010, ha infatti sostituito i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 38 del DPR. 600/73.
Le nuove disposizioni contenute nella manovra saranno operative per gli accertamenti sui redditi prodotti nel 2009 e quindi già sul modello unico 2010.
La norma ora prevede in sintesi quanto segue.
1) La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente deve essere effettuata sulla base delle spese sostenute nello stesso periodo d’imposta.
Quindi tutte le spese anche quelle relative a investimenti durevoli (immobili compresi) si presume che siano state finanziate con i redditi maturate nell'anno.
Prima della modifica, invece, le spese per incrementi patrimoniali si presumevano sostenute con redditi conseguiti (in quote costanti) nell'anno in cui la spesa veniva affrontata e nei quattro anni precedenti.
Quindi gli incrementi patrimoniali venivano ad essere considerati per un quinto dell'anno.
2) La determinazione sintetica del reddito complessivo della persona fisica può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e del contesto territoriale con decreto del Mef con periodicità biennale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

3) L’Ufficio può procedere all’accertamento sintetico solo nel caso in cui il reddito complessivo accertato sinteticamente si discosti per oltre il 20% dal reddito dichiarato: prima era necessario il superamento del 25% e per due anni. 
Questa franchigia è comune sia all'accertamento sintetico sia a quello basato sul redditometro.
Prima della manovra, l'unica differenza tra i metodi consisteva nel fatto che soltanto per il redditometro la norma richiedeva la condizione che la "non congruità" rispetto al reddito accertato fosse riscontrata per almeno due periodi d'imposta: ora tale differenza è venuta meno.

4) Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri di cui all’art. 10 del Tuir; spettano le detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali esse competono.
Il contribuente può fornire una prova contraria al reddito calcolato dal fisco, provando  la presenza di altri redditi o di risparmi derivati da redditi di anni precedenti che permettono di giustificare quella capacità di spesa.

L’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di un suo rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.


Qualora se non si  risponde agli inviti volti alla presentazione di argomenti giustificativi, l’Agenzia delle Entrate procede con l’accertamento in automatico e con l’erogazione di sanzioni a titolo definitivo.

Nel caso di acquisto di immobili, si sottolinea che se l'immobile costa 100 e viene pagato senza finanziamenti, l'importo di cento viene imputato come reddito nell'anno di acquisto.
Nel caso in cui si  fosse contratto un mutuo di 80, 20 vengono imputati a reddito per quell'anno: le rate rileveranno come spese sostenute nell'anno.
Non si capisce ancora a quanti anni pregressi si potrà ricorrere per giustificare la spesa.



domenica 17 ottobre 2010

Successioni europee

Venerdì 15 ottobre è stata presentata a Bruxelles durante la conferenza organizzata dalla CNUE (Consiglio dei Notariati Europei), alla presenza dal Commissario UE alla giustizia Viviane Reading,  una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successione e alla istituzione del certificato successorio europeo.
L'obbiettivo è individuare per ogni successione un'autorità paese di riferimento e un solo diritto applicabile.
Il certificato europeo (con formato standard) conterrà informazioni essenziali per tutti i paesi membri in merito alla successione cui si riferisce e conferirà agli eredi uno status riconoscibile senza bisogno di ulteriore documentazione.

I notai d'Europa, inoltre, hanno presentato i  progetti per la realizzazione dell'Europa del diritto.
Il più recente è il sito web www.successions-europe.eu che mette a disposizione -nelle 23 lingue ufficiali e per i 27 paesi membri dell'Ue – le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese essa si svolga.
E' stato illustrato il nuovo progetto di formazione sulla normativa comunitaria per i Notai d'Europa realizzato attraverso la Rete notarile europea e il progetto ARERT (Associazione della Rete Europea dei RegistriTestamentari, www.arert.eu), in collaborazione con la Commissione Ue, costituito tra i notariati di
Italia, Francia, Belgio, Bulgaria, Slovenia, Portogallo e Romania e destinato a creare la interconnessione tra i registri testamentari europei.

Quattro sentenze in materia agraria e un ottimo articolo a commento

La rivista del Notariato del bimestre Luglio e Agosto 2010 pubblica le massime di quattro sentenze della Suprema Corte  in materia di prelazione agraria e a commento un articolo che sintetizza i maggiori problemi in materia di prelazione agraria del sempre ottimo Giovanni Casu, perla dell'Ufficio Studi del Notariato (da pag. 1071 a pag. 1090).

Le sentenze in parola sono:
Cassazione 18 febbraio 2010 n. 3901i  (in breve: non ha rilevanza l'estensione del fondo purché sia suscettibile di attività agraria);
Cassazione 29 gennaio 2010  n. 2044  (in breve: il dato della coltivazione del fondo deve esserci non son solo in termini attuali, ma anche in prospettiva futura e quindi è escluso quando il diritto di prelazione viene esercitato non per continuare l'impresa, ma per rivendere il fondo attraverso combinazioni negoziali);
Cassazione 26 gennaio 2010  n. 1523 (in breve: la cessione di un pacchetto azionario non rientra tra i negozi che danno luogo alla prelazione);
Cassazione 27 gennaio 2010  n. 1712 (in breve: il proprietario confinante non solo deve rivestire la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo contiguo; la prova non può desumersi da elementi formali - nella fattispecie gli elenchi SCAU).

Sintetizzo i contenuti dell'articolo cui rinvio perché veramente merita anche per i nutritissimi  riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Problema dell'estensione del fondo
La giurisprudenza prevalente ritiene le dimensioni del fondo irrilevanti. Il legislatore ha richiesto la sola attitudine del fondo oggetto di trasferimento allo sfruttamento agricolo.
Tale attitudine deve essere caratteristica intrinseca del terreno che viene alienato e quindi non può essere a tal fine considerata la sommatoria fra l'oggetto del trasferimento e il preposseduto dell'avente diritto a prelazione.
Oltre a ritenere irrilevante l'estensione, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la prelazione non sia  neppure preclusa da:
- le colture del fondo (compresa la natura boschiva);
- la non attualità della coltura, ma la sua suscettibilità futura;
- l'esistenza di fabbricati pertinenziali;
- la destinazione a verde pubblico (destinazione non incompatibile con la vocazione agraria).
- la destinazione agrituristica.

Non trova invece applicazione il meccanismo della prelazione:
a) nel caso in cui l'area abbia perso le caratteristiche di "fondo agricolo" per il vincolo pertinenziale che il proprietario abbia creato con un fabbricato; 
b) nel caso in cui, come prevede testualmente l'art. 8 secondo comma della Legge n. 590 del 1965, "i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica".
Il procedimento amministrativo non deve essere completato, ma deve essere giunto ad una fase tale da rendere evidente la volontà della pubblica amministrazione di aver ormai mutato la destinazione urbanistica dell'area in oggetto.
Dato effettivo della coltivazione e requisiti soggettivi
La Suprema Corte  con la sentenza n. 2044 ha ribadito quali elementi essenziali per l'esercizio della prelazione, la coltivazione del fondo e la qualifica di coltivatore diretto.
L'elemento della coltivazione non solo deve essere attuale, ma deve avere una certa continuità. Non è ammissibile esercitare la prelazione solo per vendere subito dopo a terzi il fondo.
Il requisito ha avuto un'evoluzione normativa, ampliando e precisando via via la categoria originaria.
La legge 590 del 1965 (art. 8) comprendeva: l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro, il colono parziario, il compartecipante, il componente della famiglia coltivatrice in caso di cessione della quota del fondo agricolo.
La legge 817 del 1971 (artt. 16 e 7)  ha previsto anche le cooperative agricole  e il confinante coltivatore diretto. A quest'ultimo  tuttavia il diritto compete solo in mancanza di coltivatori insediati sul fondo.
La legge 203 del 1982 (art. 48) ha esteso il diritto a tutta la famiglia coltivatrice considerata titolare dell'impresa.
Il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha precisato che con riferimento alle società agricole, il diritto di prelazione va limitato alle sole società agricole di persone.
Prova della qualifica.
La legge n. 590/1965 all'art. 31 definisce il coltivatore diretto: "Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo" .
La giurisprudenza ha affermato in modo costante che non esiste un Ente o Organo che possa certificare la qualifica, ma che l'accertamento  spetta esclusivamente al giudice di merito.
Quindi eventuali certificazioni dell'Ispettorato Provinciale Agrario o l'elenco redatto dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) -come nella Sent. 1712/2010- saranno tra gli elementi presuntivi, senza che possano essere ritenuti riconoscimenti assoluti della qualifica.
Negozi particolari e prelazione agraria
Cessione pacchetto azionario: non opera (Sent. 1523/2010);
Altre operazioni societarie: non opera;
Vendita nuda proprietà: opera;
Vendita con patto di riscatto:  opera;
Vendita di quota indivisa: opera;
Vendita per asta pubblica: opera;
Cessione rendita vitalizia: opera;
Cessione in vitalizio alimentare: non opera;
Permuta: non opera;
Atti a titolo gratuito e divisione: non opera;
Negotium mixtum cum donatione: non opera.
Transazione: non opera.

Coltivatore Confinante
La Sentenza n. 1712 si occupa di prelazione del confinante.
I requisiti sul piano soggettivo da osservarsi possono così essere sintatizzati:
a) il confinante deve essere proprietario di un fondo confinante con quello oggetto di vendita;
b) il confinante deve essere coltivatore diretto;
c) il terreno oggetto di coltivazione deve essere quello confinante, non essendo sufficiente che la coltivazione venga esercitata altrove;
d) il terreno confinante deve avere una propria autonomia colturale;;
e) il confinante deve coltivare detto fondo contiguo da almeno un biennio;
f) il confinante non deve aver venduto fondi da almeno un biennio.

Sul piano oggettivo nell'articolo si sottolinea il requisito della contiguità dei fondi.
Questo concetto non è stato univocamente considerato dalla giurisprudenza: in alcuni casi si è pensato dovesse riferirsi alla contiguità fisica e materiale (contatto reciproco), altre volte alla confinanza giuridica.
Le sentenze della Cassazione hanno poi nel corso del tempo affrontato un'ampia casistica negando o affermando la sussistenza della contiguità a seconda delle circostanze:
--strada pubblica: non c'è contiguità;
--strada privata:   non c'è contiguità;
--fossi:  c'è contiguità;
--strada vicinale: non c'è contiguità;
--acque pubbliche:  non c'è contiguità;
-- acqua privata:  c'è contiguità;
--striscia di terreno creato ad hoc dal venditore:  la prelazione opera;
--fabbricato che occupa la maggior parte del fondo: la prelazione non opera;
--fabbricati rurali: la prelazione opera;
--terreni con destinazione non agricolo: la prelazione opera.

Normative:

L. 26 maggio 1965, n. 590 "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Gazz. Uff. 9 giugno 1965, n. 142"

"Articolo 8 
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni .
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla
condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non
può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto
la sua intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni
economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore."






L. 14 agosto 1971, n. 817 
"Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" 
 Gazz. Uff. 14 ottobre 1971, n. 261





7. Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.