domenica 19 giugno 2011

Alle case rurali viene attribuita la categoria A/6

A tutte le case rurali finalmente  verrà attribuita la categoria catastale A/6 mentre ai fabbricati strumentali (stalle, fienili, depositi o rimesse) la categria D/10.
Un decreto ministeriale dell'Economia stabilirà le modalità tecniche dell'operazione.


I proprietari dovranno presentare entro il 20 settembre  2011 un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità  dal 2005 in via continuativa.
L'agenzia del Territorio verificherà i requisiti e se sussistenti concederà la categoria sospirata entro il 20 novembre 2011.
In questo modo si dovrebbe finalmente risolvere la frattura fra la Corte di Cassazione che in numerose sentenze ha accolto la tesi dei Comuni riconoscendo la qualifica di "case rurali" esclusivamente ai fabbricati in categoria A/6 e l'opinione dell'Agenzia Entrate secondo cui non rileva la categoria catastale di appartenenza ma la sussistenza dei requisiti fiscali in base all'art. 9, comma 3 e seguenti del D.L. 557/1993 *.
La situazione era complicata dal fatto che la categoria A/6 non veniva concessa peraltro dall'Agenzia del Territorio perchè secondo le indicazioni emanate nel 1939 la casa rurale doveva essere senza servizi igienici e con caratteristiche anacronistiche rispetto alle condizioni delle abitazioni attuali dei coltivatori.





*DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N.557 
(G.U. 30-12-1994, n.305)
Articolo 9
(omissis)

3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul
terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e
in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e
delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
(( e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ));
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
    1. all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

4.Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso
abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.
La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Se il riacquisto è di una quota minima, non impedisce la decadenza della prima casa



Se una persona vende entro i cinque anni la casa acquistata con i benefici prima casa, decade dall'agevolazione ottenuta, salvo che riacquisti entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale (nota II bis comma 4 articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al DPR 131/1986).

Vista la genericità dell'espressione si è sempre ritenuto possibile che il nuovo acquisto potesse riguardare:
a) la piena e intera proprietà;
b) una quota dell'immobile (si pensi al caso di coniugi in separazione);
c) nuda proprietà o diritti reali limitati,
il tutto indipendentemente dall'oggetto del primo acquisto, che non deve essere omogeneo.

La Cassazione ora con sentenza n. 13291 del 17 gennaio 2011 ha stabilito che non evita la decadenza del contribuente un acquisto di quota "non significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, sì da poterlo adibire a propria abitazione". 
Nella specie il trasferimento  riguardava una quota di comproprietà di 4 millesimi.
Una quota così piccola  non attribuisce all'acquirente -secondo la Suprema corte- il potere di disporre dell'immobile come abitazione principale e quindi non impedisce la decadenza del beneficio prima casa.