domenica 26 agosto 2012

Il diritto dell'assegnatario della casa coniugale non paralizza l'azione del creditore procedente

La Corte di Cassazione Terza sezione Civile  con la Sentenza n. 12466 del 19 luglio 2012 ha respinto il ricorso della ex moglie separata, assegnataria della casa del coniuge, nei confronti di una società creditrice dell'ex marito.
La donna nel giudizio, fra le altre motivazioni, aveva sostenuto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale era opponibile al terzo acquirente per nove anni, pur non essendo trascritto.
Il principio della ricorrente veniva desunto dalla Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite 11096 del 26 luglio 2002, secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione in uso della casa familiare -a seguito di divorzio o separazione dei coniugi-, siccome ha data certa, è opponibile a chi acquista l'immobile dopo l'assegnazione.
L'opponibilità vale per nove anni anche se non trascritto; oltre i nove anni, se il provvedimento risulta trascritto.
La Corte di cassazione con la sentenza del 19 luglio 2012, ha respinto l'estensione al caso di specie effettuata dal coniuge assegnatario.
Infatti ha ritenuto che l'opponibilità del diritto dell'assegnatario ai terzi valga solo nell'ipotesi di trasferimento volontario da parte del proprietario, non nell'ipotesi di azione esecutive sulla casa assegnata.
In questo caso, il diritto dell'assegnatario, non paralizza l'azione del creditore, che può pignorare il bene e farlo vendere coattivamente.

giovedì 23 agosto 2012

Il nuovo sportello unico per l'edilizia

L'articolo 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83  "Decreto Sviluppo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187, ha apportato delle importantissime modifiche alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia (in breve SUE).

Il SUE, in seguito all'aggiunta del comma 1 bis del art. 5 del DPR 380/2001 diviene l'unico front-office per il cittadino, essendo il punto unico di accesso cui bisognerà rivolgersi in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso.

Lo sportello dovrà fornire un risposta tempestiva al cittadino a tutte le istanze in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.
A questo fine il SUE attraverso l'indizione della conferenza di servizi deve acquisire gli atti di assenso eventualmente necessari e che debbano essere rilasciati dalle PA preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e storico artistica o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
Nell'ambito dell conferenza di sevizi,  anche eventuali contrasti derivanti da pareri sfavorevoli da parte delle pubbliche autorità preposte ai vincoli di tutela, dovrebbero trovare un'attenuazione in base al principio per cui dette autorità avrebbero l'obbligo di proporre al privato variazioni al progetto delle opere richieste, prima di esprimersi in un parere definitivamente negativo.
La conferenza dei servizi termina con un provvedimento che se non viene comunicato entro 30 giorni dalla proposta vale silenzio assenso, con esclusione delle aree soggette a vincoli.
Invero nelle aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il silenzio è equiparato ad un rifiuto e quindi in questi casi è sempre necessario un provvedimento esplicito favorevole.
Rimarrà invariata invece la prevalenza dei pareri sfavorevoli eventualmente resi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Tali pareri potranno essere superati solo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il SUE sarà competente anche a ricevere le contestazioni di terzi (ad esempio i vicini) che ritengano violata una norma a seguito dell'attività edilizia altrui.

Come nel caso dell'introduzione della SCIA, la procedura di rilascio del permesso di costruire viene modificata da una norma di rango statale (art. 13 D.L. 83/2012) che sovrappone il nuovo art. 9bis del Dpr 380/2001 a eventuali diverse norme regionali.
Le Regioni presumibilmente invocheranno la loro competenza concorrente in materia di edilizia (art. 117 Cost.), ma dovranno tenere conto dell'indirizzo della Corte Costituzionale che ritiene prevalenti sulle disposizioni regionali le norme statali di semplificazione burocratica.

Inoltre l'art. 13 prevede altresì ai fini della presentazione, del rilascio e della formazione di titoli abilitativi, l'acquisizione obbligatoria da parte delle amministrazioni di documenti, informazioni e dati (compresi quelli catastali) che siano in possesso di altre amministrazioni pubbliche, senza che possano essere chieste attestazioni, perizie sulla veridicità o autenticità dei documenti e dati forniti dai privati.

Di fatto con l'art. 13 del Decreto sviluppo, fatte salve le aree vincolate, si può osservare che il ruolo della P.A muta, osservando dall'esterno il procedimento e  facendo, invero, affidamento su quanto dichiarato dal privato.

sabato 18 agosto 2012

Pubblicato lo statuto standard delle Srl semplificate (SRL per under 35)


La SRL semplificata è disciplinata dall'art. 2463-bis c.c. (introdotto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).
Può essere costituita solo da soggetti (persone fisiche) con meno di 35 anni.
L'art. 2 del regolamento stabilisce in merito all'accertamento dell'età che "1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalita' di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'eta' delle persone fisiche che intendono costituire una societa' a responsabilita' limitata semplificata e' quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile."

La società deve essere costituita con atto pubblico secondo lo schema riportato nell'allegato A al regolamento che non può essere derogato.
Può essere a socio unico o pluripersonale.
Gli amministratori devono essere scelti fra i soci.

La società nel corso della sua esistenza può mutare la compagine sociale, ma è' nullo il trasferimento di quote effettuato a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni di età.
Nel momento in cui l'unico socio compia i 35 anni di età, si dovrà necessariamente trasformare la srls in srl o porla in liquidazione.
Anche nel caso di società pluripersonale si dovrà necessariamente affrontare il problema  dell'uscita del socio che ha compiuto il 35° anno di età.
Nel caso in cui questi intenda rimanere nella società, si dovrà necessariamente trasformare la srls in srl "ordinaria" con le debite maggioranze, altrimenti si dovrà o cedere la quota ad uno dei soci under 35 ovvero recedere o essere escluso (ex lege) dalla compagine sociale.
Si potrebbe ipotizzare anche una trasformazione di srls in srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto, nuova tipologia di srl prevista dall'art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83  "Decreto Sviluppo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187).
Tuttavia il testo dell'art. 44 non pare porre deroghe alla necessità che tutti i soci abbiano almeno 35 anni e che quindi gli under 35 non possano prender parte questa tipologia di srl.    

L'ammontare del capitale sociale deve essere compreso fra Euro 1 (minimo) a Euro 9999,99 (massimo inferiore a Euro 10.000,00).
Non sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro ed il capitale deve essere integralmente  versato nelle mani dei soci amministratori.
Pertanto sia nel caso in cui si debbano conferire beni sia nell'ipotesi in cui sia necessaria una maggiore capitalizzazione, bisognerà trasformare la società in una srl "ordinaria". 
Nella denominazione deve essere compresa la dicitura "società a responsabilità limitata semplificata".
Inoltre tale dicitura, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede della società, l'Ufficio del Registro Imprese presso cui è stata iscritta la società, devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e pure nel sito della società (spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico).
Per espressa previsione di legge, l'atto costitutivo e l'iscrizione al Registro Imprese è esente da imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dagli onorari notarili.
E' dovuta l'imposta di registro in misura fissa. 

lunedì 13 agosto 2012

Obbligo di voltura telematica per scissioni e fusioni


Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012 ha stabilito le modalità attuative dell'obbligo di voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili dii cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali, obbligo introdotto dall'art. 1, comma 276 della L. 244/2007.

L'articolo 1 stabilisce che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista
l’iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
Inoltre. il secondo comma dello stesso articolo precisa che ai fini del provvedimento, è considerato mutamento dell’intestazione catastale  qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
Non comportano invece mutamento dell’intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune.
A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all’articolo 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal  medesimo articolo 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (art. 2).

La normativa in oggetto sana una deficienza che sin d'ora sussisteva circa gli atti societari che non comportando un trasferimento di diritti reali, non erano soggetti obbligatoriamente alla voltura catastale (si pensi alla trasformazione), nonostante la denominazione o la ragione sociale muti.
Questo determinava che per tali tipologie di atti  l'aggiornamento catastale venisse lasciato all'iniziativa del singolo notaio, con la conseguenza che non sempre veniva fatto.
Ora questa discrezionalità è stata eliminata.

venerdì 10 agosto 2012

Ultime scadenze per le case rurali



Quest'autunno dovrebbe concludersi la tormentata vicenda dei fabbricati rurali iniziata con il Dl. 557/93 che aveva previsto il passaggio graduale dei fabbricati rurali dal Catasto Terreni al Catasto Fabbricati.
Il Dpr 139/1998 ha introdotto la categoria D/10 per i fabbricati agricoli strumentali.
Le ultime scadenze che dovrebbero porre la parola fine al processo di accatastamento sono:

- il 1^ ottobre 2012 data entro cui gli aventi titolo e interesse  dovranno presentare la domanda di riconoscimento della ruralità  dei fabbricati al fine di evitare gli accertamenti ICI per gli anni 2011 e precedenti.
In merito a tale adempimento, il decreto ministeriale 26 luglio 2012 ha fissato due principi fondamentali:
- la natura di fabbricato rurale che viene autocertificata dall'avente titolo, comporta un'annotazione catastale, mentre rimane immutata a categoria catastale;
- la presentazione della domanda di riconoscimento della ruralità produce effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (art. 7 D.m. 26 luglio 2012).
Il comunicato del 7 agosto 2012 ha stabilito le modalità di presentazione all'Agenzia della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione negli atti della suddetta annotazione ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed a quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola, diversi da quelli censibili nella categoria D/10.  
I modelli di documentazione sono allegati al succitato decreto:
- allegato A: domanda di riconoscimento di ruralità;
- allegato B: autocertificazione per abitazioni; 

- allegato C: autocertificazione per fabbricati strumentali. 


- il 30 novembre 2012 entro cui dovranno essere iscritti in Catasto fabbricati le costruzioni attualmente in mappa nel Catasto Terreni  (presentazione pratica Docfa e attribuzione della rendita per assolvere l'IMU entro il 17 dicembre 2012.