domenica 24 febbraio 2013

la detrazione del 50% spetta anche a chi acquista fabbricato restaurato o ristrutturato integralmente da impresa

L'incremento della percentuale di detrazione Irpef dal 36% al 50%, per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013,  vale anche agli acquisti di abitazioni di fabbricati interamente interessati ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
Lo stesso vale anche per l'importo massimo su cui calcolare la suddetta percentuale (pari al 25% del prezzo di acquisto), il quale per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è passato da 48mila a 96mila euro.

La norma temporanea  (vale per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) aveva lasciato all'inizio qualche perplessità interpretativa.
Si era dubitato dell'estensibilità dell'aumento alla  fattispecie in oggetto (acquisto di fabbricato interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie) in quanto  l’articolo 11, comma 1,  del D.L. n. 83/2011 riconosce espressamente i maggiori importi detraibili per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR e non già per quelli di cui al successivo comma 3, del medesimo art. 16-bis, relativi all’acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese.

Ora la questione, che aveva già avuto risposta positiva dallo Studio del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 129-2012/T,  è stata risolta  dalle istruzioni al modello Unico PF 2013, che a pagina 58 hanno chiarito che «se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, entro l'importo massimo di 96mila euro»
 
Per completezza informativa si ricorda che:
- il 25% del prezzo di acquisto, cioè la spesa su cui calcolare la detrazione del 36% o del 50%, non può superare l'importo di 48.000 euro (96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013), il quale deve essere riferito congiuntamente all'abitazione e alla pertinenza (circolare n. 24/E/2004, risposta 1.3);



- l'agevolazione Irpef spetta solo se l'intero fabbricato dove è situata la casa acquista è stato interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie;
-la cessione o l'assegnazione deve avvenire entro sei mesi dalla fine dei lavori e lo sconto fiscale spetta all'acquirente o all'assegnatario (articolo 16-bis, comma 3, Tuir);
-per l'agevolazione sugli acquisti di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, non devono essere effettuati gli adempimenti previsti per l'agevolazione base sulle ristrutturazioni (articolo 1-bis, decreto n. 41/1998), tra i quali si ricorda l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico (risoluzione n. 457/E/2008);
- lo sconto Irpef è pari al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) del 25% del prezzo di acquisto, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti. 
- a scelta del contribuente, la detrazione può essere calcolata già per i pagamenti effettuati in acconto, senza che sia stato ancora stipulato l'atto, a patto che vi sia un preliminare registrato di vendita degli immobili.

martedì 19 febbraio 2013

Il verbale di apertura di cassetta di sicurezza non è soggetto a registrazione obbligatoria


Con la risoluzione  2/E del 24 gennaio 2013, la direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate ha stabilito che i verbali di apertura di  cassette di sicurezza, da redigersi in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, pur se redatti in forma pubblica, rientrano fra gli “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione".

Ricordiamo che nel caso di decesso di persona intestataria di cassetta di sicurezza (da sola o insieme ad altri soggetti), l’articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (T.U  successioni e donazioni)  stabilisce che  la cassetta possa essere aperte solo alla presenza  di un funzionario dell’amministrazione finanziaria o di un notaio che redige l’inventario del contenuto allo scopo di determinare esattamente l’attivo ereditario.  

Si tratta pertanto di un atto che deve essere predisposto al fine della liquidazione dell'imposta di successione e quindi rientrante nella previsione dell'articolo 5 della tabella allegata al TUR che include  negli "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione…" quelli "… formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…”

L'agenzia deduce pertanto che indipendentemente dalla forma  di tali atti e quindi anche nel caso di atti pubblici (stante il disposto dell'art. 11 della tariffa allegata al TUR che  in deroga al  principio generale dell'imposizione,  esclude dall’obbligo  in termine fisso“..quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis, 11-ter”), ove lo scopo sia quello di cui all'art. 5 della Tariffa, essi non debbano essere soggetti obbligatoriamente alla registrazione in termine fisso.   

Il verbale di apertura di cassette di sicurezza rientra sicuramente in tale tipologia e quindi  per il verbale de quo non vi è obbligo di chiedere la registrazione.  

Art.  48 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 346 

6. Le cassette di sicurezza non  possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e  dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti  in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facolta` di aprirle sono tuttora in vita.
Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o  di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. 

Art. 5 della  Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 Testo Unico in materia di imposta di registro
Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all’appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l’estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 Testo Unico in materia di imposta di registro

Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, ((esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter)); atti di ogni specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

domenica 17 febbraio 2013

Niente più visure allegate alla dichiarazione di successione


La risoluzione del 13 febbraio 2013 n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate e che non si debba più allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” (c.d. visure) così come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
L'Agenzia per arrivare a questa conclusione parte dall'articolo 6 dello Statuto del Contribuente che prevede che l’Amministrazione finanziaria deve garantire l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente.
Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6 stabilisce che “L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire (…) che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”

Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato come segue l’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: “Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Con riguardo particolare ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle Entrate), l’articolo 29, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al 30 giugno 2012

Infine, secondo l'amministrazione finanziaria, bisogna considerare altre due disposizioni normative:
A) la legge di conversione del D.L. sulle semplificazioni fiscali che ha introdotto la previsione per cui “le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione […] per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali”;
B) la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.”. 
Alla luce di tutto ciò ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione “SISTER” (servizio telematico di consultazione dei dati presenti negli archivi catastali) -nonché dell’avvenuta incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012-, la risoluzione arriva alla conclusione che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non debbano più allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”.