venerdì 20 maggio 2011

Decreto sviluppo: le novità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 di Venerdì 13 maggio 2011 è stata pubblicato il D.L. 13 maggio 2011,  c.d. Decreto Sviluppo.
Sono dodici articoli densi di novità.
In sintesi le principali di interesse notarile.



Costruzione delle Opere Pubbliche
 Articolo 4

BENI APPARTENENTI ALLO STATO, ALLE  REGIONI E ALTRI ENTI PUBBLICI
Articolo 4,  comma 16
Viene elevato il termine di presunzione di interesse culturale di bene immobile appartenente allo Stato, alle Regioni, agli altri enti territoriali e ad ogni altro istituto pubblico o a persone giuridiche senza fine di lucro da oltre 50 anni a oltre 70 anni.
Per i beni mobili il termine è 50 anni.

DENUNCIA DI TRASFERIMENTO DI BENI CULTURALI
Articolo 4,  comma 16
La denunzia di atti che trasferiscono in tutto o in parte la proprietà di beni culturali e limitatamente ai beni mobili la detenzione  deve essere effettuata al Ministero (modifica all'art. 59 del D.L. 70/2011). 



Costruzioni Private
 Articolo 5


PERMESSO DI COSTRUIRE
Articolo 5 , comma 2 
lettera a)
Viene sostituito l'art. 20 del D.P.R. 380/2001(T.U. in materia di edilizia:
a)  Introduzione silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire salvo i casi i cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) Formazione del silenzio rifiuto sulle domande di permessi di costruire aventi ad oggetto immobili sottoposti a vincolo, quando l'atto di assenso non sia favorevole e sia decorso il termine per adottare il provvedimento finale 

SANATORIA PER LEGGE

Articolo 5 , comma 2  n. 5
Viene introdotta una sanatoria per legge nel caso di violazioni di altezza, distacchi cubatura e superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.


SCIA

Articolo 5 , comma 2 
lettera b)
- Viene confermata l'applicabilità in edilizia della Scia;
- Viene prevista la possibilità di presentare una Scia per raccomandata con avviso di ricevimento: il ricevimento da parte del Comune costituirà termine di presentazione;
- Il termine stabilito per l'amministrazione per l'adozione di provvedimento di divieto per la prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dell'attività medesima viene ridotto da 60 a 30 giorni.



CESSIONE DI CUBATURA
Articolo 5 , comma 2 
lettera c)
Introduzione di una nuova tipologia di contratti già ampiamente diffusi nella pratica (seppur di discussa ricostruzione giuridica): la cessione di cubatura.
La tipizzazione avviene attraverso l'inserimento nell'articolo 2643 comma 1^ c.c. dopo il n. 2 del seguente comma:

"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;"

CESSIONE DI FABBRICATI
Articolo 5, comma 4^

L'obbligo di di cessione di fabbricati cui all'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito nella L. 18 maggio 1978 n. 191 per i contratti di 
compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari, 
viene eliminato in quanto assorbito dalla registrazione.


Abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle Entrate al fine di conseguire le detrazioni del 36%
Articolo 7, comma 1^, lettera c)
E' stato abolito l'obbligo di inviare il modello di comunicazione prima dell’inizio dei lavori  al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate al fine di poter beneficiare della detrazione del 36%.
La novità è di grande rilevo se se si considera che il mancato invio, sin d’oggi, era causa di decadenza del diritto di fruire del beneficio fiscale.


Semplificazione fiscale
 Articolo 7

SCADENZE FISCALI 
Articolo7, lettera h) 
I versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,  previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al primo giorno lavorativo successivo.


RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Articolo 7, Comma 2 lettere dd e seguenti

INTERESSATI
a) Persone fisiche;
b) Società semplici;
c) Enti non commerciali (beni non oggetto di attività di impresa);
d) i soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia. 

OGGETTO  
a) le partecipazioni (azioni, quote e diritti di opzioni) non quotate in mercati regolamentati;
b) terreni edificabili;
c) terreni agricoli. 
PROCEDIMENTO


Entro il 30 giugno 2012  bisogna far redarre una perizia giurata di stima che attesti il valore al 1^ luglio 2011.
La perizia deve essere redatta da:
a) per i terreni -  iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili;
b) per le partecipazioni - iscritti  negli albi dei soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili;
c) per terreni e partecipazioni, i periti iscritti alle Camere di Commercio (circolare 6 del 13.2.2006).


Il valore stabilito dalla perizia costituirà:
a) il nuovo valore  di acquisto del bene da cui si verificherà in caso di cessione la realizzazione di plusvalenza;
b) la base imponibile per pagare l'imposta sostitutiva (4%) dovuta per l'affrancamento;
c) nei terreni,  il minimo per l'imposta  di registro, di trascrizione e catastale di cui all’art. 7, comma 6^  legge 28 dicembre 2001 n. 448 così come richiamato dall'art. 2 secondo comma D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 e s.m.i. (circolari 9/E del 30.1.2002 e 1.2.2002). 
La perizia può riguardare anche solo parte dei beni.
Nel caso di terreni la perizia deve essere redatta prima dell'atto di trasferimento e può riguardare anche solo una parte dell'area in oggetto (ad esempio la parte edificabile e non quella agricola) anche senza procedere a frazionamento della particella interessata, purchè si faccia riferimento allo strumento urbanistico vigente (circolare 81/E del 6.11.2002).
E' possibile rivalutare l'usufrutto e la nuda proprietà (circolare 81/E del 6.11.2002 e circolare 27/E del 9.5.2003) 

IMPOSTA 
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2011.


NOVITA'
La norma prevede per la prima volta per chi avesse in passato già effettuato una rivalutazione, la  possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta già pagata in passato.
Se non si procede alla detrazione il contribuente può chiedere il rimborso. 

Impresa e credito
 Articolo 8

RINEGOZIAZIONE DI MUTUO
Articolo 8, 
Comma 6


La rinegoziazione si può richiedere fino  al  31  dicembre  2012  al  mutuatario  che  si trovi nelle seguenti condizioni:
- abbia stipulato un mutuo  o si sia accollato un mutuo prima dell'entrata in vigore della presente legge;
- il mutuo non sia superiore a 150 mila  euro ed abbia per finalità l'acquisto o la ristrutturazione di  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione;
- il mutuo sia a tasso e a  rata  variabile  per  tutta  la  durata  del contratto;
-  presenti   un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato,  dell'indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro;
- non sia o sia stato in ritardo nel pagamento delle rate del mutuo.
La rinegoziazione assicura l'applicazione di  un  tasso  annuo nominale fisso non superiore al tasso  che  si  ottiene  in  base  al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in  euro  di  durata  pari alla  durata  residua  del  mutuo  ovvero,  se  non  disponibile,  la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data  di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai  fini  della  determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo.
Il mutuatario e il  finanziatore  possono  concordare  che  la rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del  mutuo  all'atto  della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.
Le garanzie  ipotecarie  già  prestate  a  fronte  del  mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente  articolo  continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del  debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o  annotazione. 

CANCELLAZIONI D'IPOTECA
Articolo 8, c
omma 8


Il comma 6 dell'art. 40 del Testo Unico Bancario viene modificato e viene testualmente prevista la cancellazione semplificata anche ai mutui non fondiari, nonostante la collocazione della norma.

SURROGAZIONE
Articolo 8, comma 8
La possibilità di avvalersi della surrogazione viene limitata ai  soli  contratti  di  finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone  fisiche  omicro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.
Viene prevista la possibilità che con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio siano individuate le modalità per trasmettere in via telematica l'atto di surrogazione, la quietanza e il contratto con il credito surrogato.  


Entrata in vigore: 14 maggio 2011 (articolo 12)

lunedì 16 maggio 2011

Alle istanze di rateizzazione delle imposte niente bolli

L' Agenzia delle Entrate con la RISOLUZIONE n. 55/E del 9 maggio 2011 ha chiarito che le istanze di rateazione di somme dovute in seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici territoriali (articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462) devono essere ricompresi fra gli atti considerati esenti dall'imposta di bollo, in base all’art. 5 della Tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dal tributo per determinate tipologie di atti e documenti, fra i quali sono ricompresi, al primo comma, gli atti e le copie del “procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo” nonché le dichiarazioni, le denunzie, gli atti, i documenti e le copie “presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente).
In particolare, il comma 2 del richiamato art. 3-bis prevede che, qualora le somme dovute a seguito dei predetti controlli non siano superiori a duemila euro, “il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso”.
La medesima disposizione include, infine, al penultimo comma, nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta anche le “istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

Si conferma quanto già precisato dall'Agenzia con la risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988 in cui veniva asserito che l’ampia formulazione della norma consente di ricomprendere nella sua sfera d’applicazione anche “le domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”. 

domenica 15 maggio 2011

Segnalazione antiriciclaggio solo per via telematica

Il provvedimento del Direttore dell'Uif  del 4 maggio 2011, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 16 maggio 2011, ha disciplinato le "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni sospette", in esecuzione del d.l. 231/2007.
Il monitoraggio avverrà solo tramite il portale internet "Infostat-Uif" (cui i segnalatori dovranno registrarsi), con modalità che potranno essere desunte sul sito della Banca d'Italia sezione UIF.
Gli elementi  sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami devo essere inseriti in campi strutturati, altri elementi invece possono essere indicati in forma libera.
La segnalazione può essere modificata o integrata.
Il provvedimento prescrive massima tempestività nella gestione delle comunicazioni cioè nell'invio e nell'aggiornamento.

Entrata in vigore del provvedimento: 16 maggio 2011

Mutui: dall'Agenzia nuovi chiarimenti sui mutui

Con la circolare 20/E l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti  in ordine alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero.
In tema di mutui sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

1^ CASO
Accollo interno fra due coniugi conseguente al trasferimento di comproprietà da un coniuge all'altro coniuge a seguito di separazione personale 
In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e nell’occasione si concordi che la quota di proprietà del marito (pari al 50 per cento) sia trasferita alla moglie e quest’ultima si accolli – secondo lo schema  dell’accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al  marito,  la moglie, unica proprietaria dell’immobile può calcolare la detrazione sull’intera quota degli interessi, compresa quindi la parte riferibile al marito.
Ciò a condizione che l’accollo risulti  formalizzato in un atto pubblico, come nel caso prospettato, o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze 
– Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge. 

2^ CASO
Trasferimento di comproprietà di immobile da un coniuge all'altro coniuge a seguito di separazione personale in cui abita il coniuge cedente ed i figli 
Se a seguito di separazione consensuale, l'immobile abitazione principale della moglie e dei figli venga trasferito al marito in base a verbale giudiziale del Tribunale, senza accollo, si  il marito può  detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il  mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio.
Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico  o in una scrittura privata  autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. 
Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i  figli.

3^ CASO 
Mutuo ipotecario stipulato per acquisto e ristrutturazione dell’abitazione principale 
Per fruire della detrazione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita dell’immobile ovvero nel contratto di mutuo e qualora la banca mutuante non sia in grado  di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (consentendo al CAF di riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta dichiarazione). 
Il CAF sulla base di tale documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, può riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione (così già risoluzione n. 147/E del 22/12/2006).

4^ CASO 
Mutuo cointestato e decesso di uno dei due intestatari
L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale per un importo non superiore a 4.000 euro. 
In caso di più intestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.  
L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo. 
Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.  
Tale orientamento era già stato espresso con la circolare n. 122 del 1999 ove veniva precisato che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi  passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti) e ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, semprechè anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione


5^ CASO 
Mutuo contratto per l’acquisto della nuda proprietà 

Con la circolare n. 17 del 18 maggio 2006 è stato precisato che il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in  comproprietà con l’altro coniuge, il quale non ha contratto il mutuo, può fruire della detrazione degli interessi pagati rapportati all’intera proprietà dell’immobile e non limitatamente al 50%.  
Sulla base di tale criterio, si deve ritenere che il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile (purché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa).

6^ CASO 
Mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale da parte del personale delle Forze armate o di polizia 

L’art. 66, comma 2, della legge n. 342 del 2000 prevede che la detrazione prevista per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale spetta, tra l’altro, al personale delle forze armate in servizio permanente per l’immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. 
Conformemente a tale previsione normativa, un contribuente non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell’acquisto dell’unità  immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento e che quindi non ne abbia la disponibilità.

domenica 8 maggio 2011

DRE Lombardia: un'interpretazione vantaggiosa per i contribuenti in tema di donazioni e procure

La Direzione Regionale della Lombardia l con la circolare del 21 aprile 2011 protocollo n. 40024, ha risolto il problema dell'applicabilità o meno di più imposte di registro per alcune tipologie di atti e segnatamente  ha precisato quanto segue:
a) l'atto pubblico portante più donazioni che non comportano applicazione dell'imposta di donazione in quanto rientranti nella franchigia, sconta l'imposta di registro in misura fissa;

b) l'atto pubblico contenente procure cumulative o collettive (nomina di più soggetti abilitati a compiere una serie di atti) sconta l'imposta di registro in misura fissa;
c)  le donazioni  comportanti un trasferimento di cui all'art. 3 del Dlgs 346/1990 (a favore di enti pubblici, di enti che rivestono pubblica utilità e di ONLUS) nonché  le donazioni o i patti di famiglia che comportano il trasferimento di azienda o partecipazioni sociali e che se riguardano società di capitele permettano di conseguire il controllo della società e lo mantengano  per 5 anni,  devono essere registrate gratuitamente.

Non  si è pronunciata tuttavia su altri casi oggetto di acceso dibattito fra Agenzia e professionisti/contribuenti:
a) rinunzie a eredità in un unico atto da parte di più soggetti;
b) accettazioni di eredità  in un unico atto;
c) cessioni di quote di s.r.l.  in un unico atto.

Nell'ultima ipotesi molta giurisprudenza ritiene che il principio per cui si applicano tante imposte quante sono le  disposizioni, vale solo per gli atti che contengono disposizioni soggette all'imposta proporzionale  e non su quelli che fanno scaturire un'imposta fissa, in quanto quest'ultimi non sono manifestazione di capacità contributiva.
Giurisprudenza: 
Commissioni Tributarie Prov. di Como sentenze 12-13.1.2009;
Commissione Tributaria Prov. di Varese  sentenze 6.10.2009;
Commissione Tributaria Prov. di Udine  sentenze 16.07.2010;
Commissione Tributaria Prov. di Milano  sentenze 10.12.2010;
Commissione Tributaria Prov. di Novara  sentenze 4.06.2009;
Commissione Tributaria Prov. di Caserta  sentenze 27.05.2010;
Commissione Tributaria Prov. di Novara  sentenze 22.07.2009.




mercoledì 4 maggio 2011

Cosa succede a chi non ha provveduto entro i termini all'accatastamento di fabbricati

Il 2 maggio 2011 (termine 30 aprile slittato a detta data, cadendo di Sabato) è scaduto il termine per l'accatastamento delle c.d. fantasma, ossia di quei fabbricati non ancora denunziati al Catasto Fabbricati.

Nei prossimi giorni pertanto  inizieranno su tutto il territorio nazionale i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia, coadiuvati, in alcune province, dai geometri professionisti, sulla base di un'intesa con il Consiglio Nazionale dei Geometri.
Gli accertamenti permetteranno di raccogliere i dati necessari all’attribuzione della rendita catastale presunta per ciascun immobile, che verrà iscritta transitoriamente in Catasto e consentirà di riscuotere i tributi erariali e locali, gli oneri e le relative sanzioni, con decorrenza 1° gennaio 2007.
La definizione e le modalità di attribuzione della rendita presunta sono stabilite nel provvedimento del 19 aprile 2011 dell'Agenzia del Territorio

Che cosa deve fare e in cosa incorre che non ha provveduto?

Il proprietario dell'immobile dovrà:
a) pagare le spese sostenute dall'Agenzia del Territorio;
b) pagare le sanzioni catastali;
c) incaricare un professionista di sua fiducia affinchè predisponga una proposta di rendita.
L'agenzia del Territorio, una volta esaminata la proposta, notificherà la rendita (contro cui è possibile ricorso).


Spese sostenute dall'Agenzia del Territorio da rimborsare
Vengono determinate nell'allegato al provvedimento del 19 aprile 2011 cui quivi si rinvia.

Sanzioni Catastali
Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 12 ha elevato la sanzione minima da Euro 258,00 a Euro 1.032,00  quadruplicandola, la sanzione massima a Euro 8.264,00.
Nel caso di ravvedimento entro 90 gg. dalla commessa violazione, la sanzione è ridotta ad 1/10. Qualora il ravvedimento intervenga entro un anno, la sanzione è ridotta ad 1/8. Dopo l'anno, se il pagamento avviene entro i 60 gg. dalla notifica del provvedimento dell'irrogazione delle sanzioni o direttamente in sede di presentazione dell'atto di aggiornamento, la sanzione è ridotta ad 1/3 (minimo Euro 344,00), fatto salva la recidiva.
Le sanzioni si riferiscono per unità immobiliare.
L'Agenzia del Territorio peraltro con la circolare 4 del 29 aprile 2011 ha stabilito che tali sanzioni si applicheranno solo se la violazione è stata commessa dopo il 1^ maggio 2011; prima di tale data le sanzioni applicabili saranno quelle "vecchie".

IRPEF
L'Agenzia delle Entrate può chiedere gli arretrati e le sanzioni IRPEF dal 1^ gennaio 2007.

ICI
I Comuni possono chiedere gli arretrati e le sanzioni dal 1^ gennaio 2007.

Problemi Urbanistici-edilizi
L'accatastamento può determinare se il fabbricato non era stato regolarmente assentito dal Comune competente un' "autodenunzia" di un abuso.
Può essere tentata una sanatoria in base alle leggi regionali, ma solo se la costruzione risulti compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, altrimenti può essere intimata la demolizione o remissione in pristino dello stato di fatto anteriore (e applicate le relative sanzioni).