La Cassazione con la sentenza 19638/2009 ha fissato un importante principio per le aree edificabili con funzione di pertinenza di un fabbricato (ad esempio il giardino di una casa). La qualifica di pertinenza (cioè di bene a servizio o ornamento di un altro -art. 817 c.c.-) deriva dal rapporto di fatto di una cosa con l'altra. Non ha alcuna rilevanza l'iscrizione catastale autonoma rispetto al fabbricato (quindi la c.d. "graffatura"). Il contribuente per non essere assoggettato all'Ici sarà sufficiente che dichiari al Comune il rapporto di strumentalità (giardino, parco..).
E questo anche se l'area fosse qualificata dagli strumenti urbanistici comunali come edificabile.
(Fonte: Sole 24ore 10 ottobre 2009 pag. 26).
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