L’Agenzia delle Entrate ha affermato, con nota n. 957-67810/2010 e con la Risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010, la portata innovativa della disciplina della "nuova" proprietà contadina di cui all'articolo 2 comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge di conversione 26 febbraio 2010 n.25 rispetto a quella dettata dalla legge n. 604 del 1954, e successive modificazioni
La nota è stata emessa a seguito di una richiesta da parte della Coldiretti in ordine all’ambito applicativo del comma 4-bis dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, introdotto in sede di conversione.
L’Agenzia ha precisato che «ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui trattasi, non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2 nn. 1, 2 e 3 previste dalla citata legge 604 del 1954 (quali la qualità dell’acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente dei fondi rustici oltre un ettaro).
Queste conclusioni sono argomentate in ragione della definizione puntuale, e per alcuni aspetti, innovativa dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per l’accesso al regime agevolato in esame rispetto alla disciplina dettata dalla legge 604 cit.
Conseguentemente l’Agenzia afferma che «viene meno la funzione della certificazione prevista dai successivi articoli 3 e 4 della richiamata legge 604 del 1954, da parte dell’Ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti e, pertanto, ai fini del riconoscimento del regime agevolato in esame, non si rende più necessaria tale certificazione».
Nell’evidenziare le differenze sostanziali fra i due regimi, l’Agenzia specifica che attualmente:
-l’individuazione dei soggetti agevolabili non avviene più in considerazione dell’attività manuale di lavorazione della terra ma della iscrizione nella relativa gestione previdenziale;
-l’individuazione dell’oggetto consegue all’onerosità dell’atto e alla circostanza che il terreno trasferito sia qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Anche per quanto riguarda le ipotesi di decadenza, fermi restando i richiami al d.lgs. n. 228/2001, esse sono testualmente indicate dal predetto comma 4-bis e consistono nell’alienazione volontaria dei terreni e nella cessazione della conduzione e/o della coltivazione diretta del terreno entro i cinque anni dall’acquisto.
«In definitiva, nonostante la formulazione letterale del citato comma 4-bis che testualmente prevede un intervento “agevolativo per la piccola proprietà contadina”, si ritiene che con la disposizione in commento, il legislatore abbia inteso rimodulare la disciplina agevolativa in materia di imposizione indiretta prevista a favore del coltivatore diretto e dello IAP».
Pare pertanto confermato l’orientamento dei primi commentatori della Commissione studi del Notariato:
- segnalazione novità curata da Lomonaco-Mastroiacovo in CNN Notizie del 1° marzo 2010;
- studio 49-2010/T, Agevolazioni per il coltivatore diretto e per lo IAP a seguito del c.d. decreto Milleproroghe del 2010, - CNN Notizie del 23 aprile 2010;
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