domenica 31 ottobre 2010

Forse una proroga per la detrazione del 55%

La detrazione del 55%  riguarda le spese sostenute  per interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedano, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione: ·
--le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
--i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); 
--le associazioni tra professionisti;
--gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche: ·
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. 
In caso di trasferimento della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. 




Il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Stefano Saglia ha ipotizzato la possibilità che la detrazione fiscale del 55% possa essere prorogata, ma in una versione più selettiva.
Si ricorda che a differenza del 36% prorogata sino al 2012, il 55% dovrebbe scadere il 31 dicembre 2010.
I pagamenti peraltro eseguiti da persone fisiche con bonifico entro il 2010 danno diritto alla detrazione anche se i lavori verranno effettuati l'anno prossimo.
Nel caso invece in cui i lavori siano stati realizzati quest'anno, si può anche non pagare purché imprenditore, privato o professionista  contragga un contratto di locazione finanziaria.
In generale non è necessario che i lavori siano finiti entro quest'anno. L'agenzia delle Entrate ha chiarito in ossequio al contenuto letterale della norma che se le opere non sono concluse entro la fine dell'anno, basterà comunicare all'ENEA entro il 31  marzo 2011 con un modulo quanto pagato nel 2010.
Se l'opera detraibile si sostanzia in un contratto di fornitura con posa in opera, per poter fruire del beneficio non è sufficiente acquistare il bene ma deve esserci anche la posa (la norma fa riferimento all'installazione o alla sostituzione non al mero acquisto.
Nel caso di leasing lo sconto spetta all'utilizzatore del bene e non alla società di leasing. Il costo su cui calcolare il 55% è quello sostenuto dalla società di leasing che lo ribalterà sull'utilizzatore  attraverso i canoni.
Il momento della fornitura dovrà essere considerata coincidente alla disponibilità del bene o dell'opera per l'utilizzatore.

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