sabato 23 ottobre 2010

Il 2 novembre 2010 scadono i termini per la rivalutazione dei terreni e delle quote



Il 2 novembre 2010 è l'ultimo giorno (quinta proroga) per l'asseverazione della perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata dell'imposta per affrancare i valori dei terreni e di quote possedute da persone fisiche o società semplici o enti non commerciali.
Il termine previsto testualmente dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2010 n. 191 sarebbe il 31 ottobre 2010, ma cadendo di domenica ed essendo il 1^ novembre festivo, slitta al 2 novembre 2010.
Per altre informazioni si veda il post del 13 gennaio 2010.
Un accenno deve essere fatto in relazione all'ipotesi in cui il terreno affrancabile sia oggetto di usufrutto.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E/02 ha ammesso che la rivalutazione competesse sia all'usufruttuario che al nudo proprietario.
La circolare 27/E/03 ha invece negato al nudo proprietario di rivalutare il valore dell'area per la parte corrispondente all'usufrutto (in quanto il nudo proprietario non è possessore).
Nella perizia estimativa, i valori dell'usufrutto e della nuda proprietà vengono calcolati in base alle tabelle di cui al D.M. 23 dicembre 2009 (Pubblicato sulla G.U. N. 303) del 31 dicembre 2009 - coefficienti per la determininazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (tabella allegata al D.P.R. 131/1986); vedi post del 17 gennaio 2010.
Quello che però si presenta insidioso nel caso di specie (e che è reso evidente dalle stesse tabelle) è che con il decorrere del tempo il valore dell'usufrutto decrescerà, con conseguente affrancamento in eccesso e il valore della nuda proprietà aumenterà con conseguente rivalutazione deficitaria.
Inoltre nel caso di morte dell'usufruttuario, la rivalutazione non giova al nudo proprietario e quindi il pagamento dell'imposta sostitutiva si rivelerà infruttuoso.

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