Alcuni uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate continuano a ritenere che la seconda autorimessa pertinenziale ad abitazione sia soggetta ad I.V.A. con aliquota ordinaria al 20 per cento.
Pertanto si è dovuti tornare sull'argomento, con la Risoluzione del 5 ottobre 2010 n. 94/E dopo la circolare 12/E del 1° marzo 2007 e la Risoluzione del 20 giugno 2007 n. 139/E.
A parere della Direzione Centrale Normativa la sussistenza del vincolo pertinenziale rende il bene servente una proiezione del bene principale e permette di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale.
Peraltro, una volta riconosciuta la qualificabilità della seconda pertinenza come immobile abitativo, si deve escludere l’aliquota del 4 per cento (visto che la normativa sulla prima casa,
sopra richiamata, consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria).
La relativa cessione in regime di imponibilità IVA determinerà l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento.
Ricordiamo che anche le imposte ipotecarie e catastali si applicano in modo diverso nel caso di autorimessa ceduta come pertinenza di immobile abitativo (venduto contestualmente o con atto separato) o ceduta senza indicazioni di vincoli di pertinenziali.
Nel primo caso vengono applicate in misura fissa (euro 168,00 cadauna).
Nel secondo, rispettivamente al 3% e all'1%.
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