lunedì 4 ottobre 2010

L'Agenzia delle Entrate precisa i requisiti delle Società Agricole

La “società agricola”  è  un tipo di società nata con l’obiettivo di migliorare l'organizzazione dell'attività agricola, incentivando  il passaggio alla forma societaria delle imprese agricoli individuali, attraverso il mantenimento in capo alle società che rivestono la qualifica di “società agricole” di un particolare sistema di determinazione del reddito, che costituisce un regime naturale di tassazione solo per le persone fisiche, società semplici e enti non commerciali.

L'introduzione della società agricola è avvenuta con l’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ma è con il comma 1093 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (“finanziaria 2007”) che è stato previsto  un sistema di tassazione più favorevole e segnatamente è stato ammesso che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possano optare per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR.


La disposizione del comma 1093 della finanziaria 2007 ha trovato attuazione con il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213.


Il comma 1093 della finanziaria 2007 dispone che “Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, rubricato “Società agricole”, al comma 1 dispone che “La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola”.


L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 50/E/2010 ha precisato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per permettere a tali società di conseguire e mantenere il regime di favore.


Innanzitutto i soggetti cui si applica il comma 1093 sono le:
- società agricole in nome collettivo;
- società agricole in accomandita semplice;
- società agricole a responsabilità limitata;
- società agricole cooperative.
Restano escluse le società semplici esercenti attività agricole per le quali la determinazione del reddito sulla base dei criteri catastali costituisce il naturale regime d’imposizione inderogabile e le cooperative che svolgono solo attività di trasformazione/commercializzazione di prodotti conferiti dai soci qualora non posseggano e/o non conducano i terreni sui quali esercitano l’attività agricola.
Per queste ultime manca, infatti, il requisito primario per potere determinare il reddito su base catastale, rappresentato dal terreno stesso.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR “Sono considerate attività agricole: 
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.
Pertanto, rientrano nella determinazione analitica del reddito le seguenti attività:
a) di produzione di vegetali eccedente il limite del doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
b) di allevamento di animali in numero superiore rispetto a quello stabilito con decreto ministeriale tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
c) agricole connesse che hanno ad oggetto beni provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali non contemplati nella tabella allegata al decreto ministeriale previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR;
d) di fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile;
e) agrituristica, che è sempre produttiva di reddito d’impresa.
Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, e commercializzazione svolte dalla società su prodotti contemplati nella tabella allegata al citato decreto ministeriale, non derivanti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, sono sempre produttive di reddito d’impresa determinato secondo le regole ordinarie.
In assenza del requisito della “prevalenza”, le suddette attività non possono qualificarsi come produttive di reddito agrario.




Fra i requisiti soggettivi delle società agricole vengono indicati:
a) l’oggetto sociale deve  prevedere l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;

b) la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) deve contenere l’indicazione “società agricola”.


Al requisito formale succitato sub a) (esclusività dell'oggetto sociale) deve necessariamente corrispondere l’attività in concreto svolta dalle società agricole.

L'Agenzia delle Entrate chiosa pertanto che "non costituiscono società agricole quelle che a prescindere dall’oggetto sociale esercitano attività:
• di cui all’articolo 2195 del codice civile, vale a dire: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti;
• di cui all’articolo 55 del TUIR, comma 2, lettere a) e b), ovvero: attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile; attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne".

Tuttavia viene considerato ammissibile:
a) prevedere nell'oggetto e includere  attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale; ad esempio: operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa.
Il tutto ovviamente purché non si snaturi  la caratteristiche produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole;
b) partecipare ad altre società, purchè sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
"- la partecipata sia anch’essa una società agricola che, dunque, svolge esclusivamente le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole svolte direttamente dalla partecipante."

Il regime d’imposizione introdotto dal legislatore con il comma 1093 della finanziaria 2007 che si pone in alternativa al regime analitico di determinazione del reddito d’impresa, le cui regole sono contenute nella sezione I del capo II del titolo II del TUIR, è opzionale.

Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale introdotta dal comma 1093 della finanziaria 2007, sono tenute in base all’articolo 2, comma 1, del decreto n. 442 del 1997 “… a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata”. Ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo “Nel caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto”.

La società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare.
Una volta effettuata l’opzione il contribuente è vincolato alla concreta applicazione del regime scelto almeno per un triennio ai sensi del successivo articolo 3 del citato decreto n. 442 del 1997.
Si precisa che, laddove vengano meno in capo ai soggetti optanti i requisiti prescritti dalla norma, l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data in cui si verifica l’evento caducativo.
Le modalità di determinazione del reddito imponibile sono contenute nell’articolo 3, comma 1, del regolamento, secondo il quale il reddito dei soggetti di cui all’articolo 1 determinato ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi resta considerato reddito d’impresa nonostante l'opzione effettuata che non ne altera la natura.

Le società che scelgono di optare per la nuova disciplina fiscale devono mantenere inalterate le modalità di tenuta della contabilità originariamente adottate (ordinaria o semplificata) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Per le altre precisazioni in tema di perdite e società di comodo si rinvia alla circolare perché non di interesse strettamente notarile.



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