venerdì 22 ottobre 2010

Accertamento sintetico: cosa è cambiato.

Con la manovra d'estate sono cambiate in modo rilevante le regole dell'accertamento sintetico ai fini dell'’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’art. 22 del Dl. 78/2010, ha infatti sostituito i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 38 del DPR. 600/73.
Le nuove disposizioni contenute nella manovra saranno operative per gli accertamenti sui redditi prodotti nel 2009 e quindi già sul modello unico 2010.
La norma ora prevede in sintesi quanto segue.
1) La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente deve essere effettuata sulla base delle spese sostenute nello stesso periodo d’imposta.
Quindi tutte le spese anche quelle relative a investimenti durevoli (immobili compresi) si presume che siano state finanziate con i redditi maturate nell'anno.
Prima della modifica, invece, le spese per incrementi patrimoniali si presumevano sostenute con redditi conseguiti (in quote costanti) nell'anno in cui la spesa veniva affrontata e nei quattro anni precedenti.
Quindi gli incrementi patrimoniali venivano ad essere considerati per un quinto dell'anno.
2) La determinazione sintetica del reddito complessivo della persona fisica può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e del contesto territoriale con decreto del Mef con periodicità biennale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

3) L’Ufficio può procedere all’accertamento sintetico solo nel caso in cui il reddito complessivo accertato sinteticamente si discosti per oltre il 20% dal reddito dichiarato: prima era necessario il superamento del 25% e per due anni. 
Questa franchigia è comune sia all'accertamento sintetico sia a quello basato sul redditometro.
Prima della manovra, l'unica differenza tra i metodi consisteva nel fatto che soltanto per il redditometro la norma richiedeva la condizione che la "non congruità" rispetto al reddito accertato fosse riscontrata per almeno due periodi d'imposta: ora tale differenza è venuta meno.

4) Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri di cui all’art. 10 del Tuir; spettano le detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali esse competono.
Il contribuente può fornire una prova contraria al reddito calcolato dal fisco, provando  la presenza di altri redditi o di risparmi derivati da redditi di anni precedenti che permettono di giustificare quella capacità di spesa.

L’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di un suo rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.


Qualora se non si  risponde agli inviti volti alla presentazione di argomenti giustificativi, l’Agenzia delle Entrate procede con l’accertamento in automatico e con l’erogazione di sanzioni a titolo definitivo.

Nel caso di acquisto di immobili, si sottolinea che se l'immobile costa 100 e viene pagato senza finanziamenti, l'importo di cento viene imputato come reddito nell'anno di acquisto.
Nel caso in cui si  fosse contratto un mutuo di 80, 20 vengono imputati a reddito per quell'anno: le rate rileveranno come spese sostenute nell'anno.
Non si capisce ancora a quanti anni pregressi si potrà ricorrere per giustificare la spesa.



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