La commissione tributaria regionale Piemonte con la sentenza 18 maggio 2010 ha stabilito che il Concessionario della riscossione non può ipotecare i beni immobili assoggettati al fondo patrimoniale, in quanto l'iscrizione ne pregiudicherebbe la circolazione e la possibilità di monetizzarli per far fronte ai bisogni della famiglia.
La Commissione ha inoltre presupposto che il debito del contribuente (Iva derivante dall'attività imprenditoriale della S.n.c. di cui era socio) fosse estraneo ai bisogni della famiglia.
Per il concessionario, invece, i beni sarebbero stati aggredibili perchè l'iscrizione dell'ipoteca non costituisce atto di esecuzione sui beni del fondo, rivestendo l'ipoteca un mero fine cautelare.
Tale ricostruzione però non è ritenuta condivisibile né dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino né dalla CTR piemontese.
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