Con la Risoluzione n. 61/E l'Agenzia delle Entrate (a seguito di interpello ex art. 11 L. 212/2000) ha puntualizzato e chiarito che nel caso di fusioni o scissioni aventi ad oggetto società con immobili:
a) le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono da apprendere in misura fissa
(-articolo 4, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR): “Fusione tra società, scissione delle stesse (…) euro 168,00”;
-articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC: “Trascrizione di (…) di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo (…) 168 euro;
-articolo 10, comma 2, del TUIC: “L’imposta è dovuta nella misura fissa (…) per le volture eseguite in dipendenza di (…) fusioni e di scissioni…”).
b) La competenza della riscossione dell'imposta ipotecaria è dell'Agenzia del Territorio in quanto la fusione e la scissione non sono da considerare fenomeni estintivi delle precedenti società, ma evolutivi: quindi non determinano effetti traslativi di diritti (così l'orientamento prevalente della Cassazione: Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476; v. anche Cass. SS. UU. 8 febbraio 2006, n. 2637; Cass. 23 giugno 2006, n. 14256).
La ripartizione fra gli Uffici nella riscossione è infatti stabilito dall'art. 12 dal Testo Unico delle disposizioni concernenti le Imposte ipotecarie e catastale 31-10-1990 n. 347 (“Gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette”).
c) Nel caso in cui il medesimo atto necessiti di più formalità di trascrizione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento del tributo.
Nessun commento:
Posta un commento