venerdì 9 luglio 2010

Benefici della "montagna" anche per gli acquisti per usucapione


La corte di Cassazione con Sentenza n. 14520 del 16 giugno 2010 ha stabilito l'ammissibilità dei benefici c.d. della montagna (art. 9, D.P.R. n. 601/1973 mposta di registro e ipotecaria in misura fissa, imposta catastale esente).
L'articolo in questione della legge parla di "trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate".
Quindi è applicabile a tutti gli acquisti sia  a titolo originario, che derivativo.
Al contribuente che ha registrato a tariffa ordinaria spetta pertanto il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali non dovute.

Massima:* Cassazione, sentenza 16 giugno 2010, n. 14520, sez. V civile
Imposta di registro – Imposte ipotecaria e catastale - Acquisti per usucapione – Agevolazioni – Piccola proprietà contadina.
È ragionevole escludere che l’elenco di atti fiscalmente agevolati, contenuto nella norma di cui all’art. 1 della Legge n. 604 del 1954 abbia carattere tassativo. E’ da ritenersi, infatti, che la nozione di fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su bene immobili, sempreché l’acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra. La norma di agevolazione fiscale è quindi applicabile anche nelle ipotesi di acquisto per usucapione.






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