L'esenzione Ici secondo la sentenza della Cassazione 15 giugno 2010 n. 14389 spetta solo per una dimora abituale nel Comune del contribuente e famiglia, in base alla lettera dell'art. 8, secondo comma, del Decreto legislativo 504/1992 *.
Quindi nel caso in cui un coniuge trasferisca la residenza in un altro immobile, non ha diritto all'agevolazione fiscale salvo che non sia intercorsa la separazione legale.
Secondo la suprema corte il concetto di casa coniugale "individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia". Si tratta peraltro di una presunzione relativa vincibile con la prova che il trasferimento ad altra dimora sia stato determinato da "una frattura del rapporto di convivenza".
* Art. 8, 2^ comma:
"2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. "
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