Segnaliamo quelle di interesse notarile:
Intermediazione immobiliare:
E' possibile detrarre la spesa per l'intermediazione immobiliare nella prima dichiarazione dei redditi utile, sostenuta prima del rogito?
SI è possibile.
Le condizioni e i limiti della detrazione sono:
a) compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare;
b) limite di euro 1000,00 euro;
c) intermediazione connessa a immobile da adibire ad abitazione principale (si badi concetto diverso dalla "prima casa").
Nel caso in cui l'immobile non sia adibito ad abitazione principale, si decade dal beneficio.
Interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale
Come e in quali limiti si detraggono gli interessi passivi, nel caso di due coniugi, originariamente intestatari di un mutuo per acquisto prima casa, a seguito della donazione del 50% dello stesso dall'uno all'altro e successiva stipula del donante di un nuovo mutuo per acquisto di altra casa?
Il coniuge donatario continuerà a detrarre il suo 50% degli interessi del primo mutuo (limite euro 2000,00).
Il coniuge donante detrarrà gli interessi per il periodo di imposta sino alla donazione, il primo mutuo al 50% (19% con limite massimo euro 2.000,00), il secondo mutuo da quando adibisce l'immobile ad abitazione principale (ricorrendone tutti i requisiti di legge - 19% con limite euro 4000,00).
Mutuo per acquisto di immobile da ristrutturare
Se si stipula un mutuo per acquisto immobile avente ad oggetto un immobile che poi viene fatto oggetto di lavori in forza di d.i.a., quando devo adibire l'immobile ad abitazione principale e da quando detraggo gli interessi?
L'immobile (oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia) deve essere adibito ad abitazione principale entro due anni dall'acquisto in base all'art. 15 comma 1 lettera b) del TUIR
I lavori devono essere comprovati da concessione edilizia o atto equivalente.
Anche il caso in esame rientra in questa fattispecie (circolare 20 aprile 2005 n. 15).
Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento
Il proprietario di una casa che è stata oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento, può usufruire della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica?
La spettanza della detrazione del 55% (art. 1 commi 344-355-346-347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296) è condizionata all'esistenza del fabbricato.
Quindi nel caso di demolizione e ricostruzione è requisito essenziale per accedere al beneficio che l'immobile sia fedelmente ricostruito.
La detrazione nel caso di specie spetterà:
a) solo per la parte esistente;
b) limitatamente agli interventi di cui ai commi 345-346-347, non quelli di cui all'art. 1 comma 344 atteso che quegli interventi occorre individuare il fabbisogno energetico per l'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento (così circolare 31 maggio 2007 n. 36/E)
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