E' stato convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
Come anticipato da più fonti per tutto il 2010 è stata nuovamente introdotta l'agevolazione della piccola proprietà contadina.
L'articolo 2 comma 4-bis stabilisce infatti quanto segue:
"4bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.
I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228*, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ** e successive modificazioni."
Il provvedimento è entrato in vigore il 27 febbraio 2010.
La piccola proprietà contadina ancora una volta non viene messa a regime, ma rimane una disciplina fiscale temporanea.
Il testo ha creato subito dubbi interpretativi.
Infatti a differenza delle altre disposizioni che via via hanno mantenuto in vita l'agevolazione, nel decreto non viene espressamente fatto riferimento alla legge n. 604/1954.
Sembrerebbe quindi una disposizione autonoma rispetto alle precedenti previsioni agevolative.
Conseguentemente vi sono dei seri dubbi sulla necessità delle condizioni di cui all’art. 2 della legge n. 604/1954 e del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 3 l. n. 604/1954.
Pare invece che sia indispensabile la destinazione urbanistica agricola del terreno.
C'è d'altro canto da rilevare la stranezza che una norma che innova sia inserita in un provvedimento emanato per prorogare.
Infatti a differenza delle altre disposizioni che via via hanno mantenuto in vita l'agevolazione, nel decreto non viene espressamente fatto riferimento alla legge n. 604/1954.
Sembrerebbe quindi una disposizione autonoma rispetto alle precedenti previsioni agevolative.
Conseguentemente vi sono dei seri dubbi sulla necessità delle condizioni di cui all’art. 2 della legge n. 604/1954 e del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 3 l. n. 604/1954.
Pare invece che sia indispensabile la destinazione urbanistica agricola del terreno.
C'è d'altro canto da rilevare la stranezza che una norma che innova sia inserita in un provvedimento emanato per prorogare.
Il consiglio pertanto finale è (prima di ulteriori chiarimenti) di continuare a considerare tuzioristicamente ancora sussistenti i requisiti di cui alla Legge 6 agosto 1954, n. 604 e la necessità della certificazione (anche se la contraria tesi potrebbe essere usata a scopo difensivo, laddove necessario).
Restano ferme le altre disposizioni agevolative in materia di agricoltura.
In sintesi:
Imposta di registro fissa (Euro 168,00)
Imposta ipotecaria Fissa (Euro 168,00)
Imposta catastale 1%
Imposta di bollo Non dovuta (art. 21 Tabella all.”B” al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)
Note
* Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
Art. 11. Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
** Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99
Art. 2. Società agricole
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.