sabato 13 febbraio 2010

FONDO PATRIMONIALE: DUE SENTENZE CHE ANCORA UNA VOLTA NE COMPROVANO L'EFFICACIA


A distanza di neanche un anno la Cassazione si è pronunciata due volte con sentenze che comprovano la forza del fondo come strumento a difesa dei beni familiari.


La prima della Sezione tributaria del 7 luglio 2009 n. 15862 in primis ha riaffermato il principio che i beni del fondo possano essere assoggettati all' esecuzione forzata solo nel caso in cui l'obbligazione azionata in via esecutiva abbia un rapporto con i bisogni della famiglia, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione.

Quindi il fondo potrebbe reggere anche con riferimento a debiti che abbiano la propria fonte nella legge (debiti tributari) e non solo in un negozio (conforme Cass. 12998/06).
Starà al Giudice di Merito verificare se tali debiti possano ritenersi contratti o meno per sopperire ai bisogni della famiglia.
Inoltre la stessa Corte ha anche precisato che l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia ai crediti sorti anteriormente, restando ferma la possibilità per il creditore di esercitare l'azione revocatoria ordinaria (conforme Cass. 3251/96, 4933/05).
Bisogna peraltro dar conto anche di un altro pronunciato dello stesso periodo e segnatamente Cassazione sezione III penale 7 ottobre 2009 n. 38925 in cui si è affermato che il fondo non funge da scudo contro il fisco, potendo essere sequestrati beni anche se confluiti prima dell'accertamento fiscale e della procedura di riscossione.

La seconda sentenza in argomento della Prima sezione del 22 gennaio 2010 n. 1112 ha escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, possano essere compresi nel fallimento (conforme Cass. 00/8379 e 90/11449).
Anche se la versione della legge fallimentare usata dai Giudici di merito era quella precedente alla modifica apportata all'articolo 46, n. 3, Legge Fallimentare dal Decreto Legislativo 2006, n. 5, con la quale il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, non si può escludere che la ratio del legislatore fosse sempre la stessa cioè di non confondere i beni destinati genericamente ai creditori con quelli destinati al soddisfacimento di specifiche esigenze.
Pertanto i beni del fondo non possono essere ricompresi nel perimetro della Legge Fallimentare sia ante che post Dlgs 5/2006










4 commenti:

  1. quindi in base a queste sentenze l'imprenditore snc che fallisce ma che a suo tempo (prima di chiedere affidamenti in banca)ha messo al riparo i suoi beni con fondo patrimoniale puo stare tranquillo, o è sempre soggetto a revocatoria.premesso che gli affidamenti riguardano riguardano esclusivamente gestione impresa. grazie ,francesco da piacenza

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  2. Gentile signor Francesco,
    scusi se le rispondo solo ora.
    Il fondo rimane saldo e quindi protetti i beni in esso contenuti solo se è stato costituito in tempi tranquilli non sospetti.
    In questo caso non è soggetto a revocatoria.
    Se gli affidamenti riguardano l'attività, i beni non dovrebbero essere attratti pertanto nella massa fallimentare.

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  3. Buongiorno, per cortesia mi servirebbe un parere.
    Mia moglie, in regime di separazione dei beni ha acquistato una "prima casa" con mutuo e con il denaro di entrambe i coniugi.
    Facendo rientrare ques'immobile nel fondo patrimoniale in cui l'atto costitutivo del fondo non determini il trasferimento della proprietà che rimarrebbe in esclusiva a mia moglie; quali tasse si andrebbero a pagare (sia per un coniuge che per l'altro)? chi pagherà l'ICI io o mia moglie? nel caso di figli minori, cosa succede nel caso di vendita dell'immobile?

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  4. Le imposte da pagare sono:
    imposta di registro fissa: euro 168;
    imposta ipotecaria fissa: euro 168;
    imposta di bollo: euro 155;
    tassa ipotecaria: euro 35.

    L'ICI resta a carico del proprietario, se dovuta (ovviamente non si paga se l'immobile è adibito ad abitazione principale del proprietario).

    Per quanto concerne le imposte sui redditi, il TUIR così recita all'art. 4.
    - Coniugi e figli minori
    1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
    (...)
    b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo.

    Nel caso di figli minori,
    Prima ipotesi: alienazione di beni in costanza di matrimonio dei coniugi:
    a) se nell'atto costitutivo nulla è detto, in caso di alienazione è necessaria l'autorizzazione del Tribunale Ordinario art. 169 c.c.;
    b) se nell'atto costitutivo è consentita l'alienazione senza autorizzazione, basta il consenso dei coniugi (art. 169 c.c.).

    Seconda ipotesi: Annullamento, Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
    il fondo dura fino alla maggiore età dei figli.
    Il giudice competente a dettare norme in materia di amministrazione (compresa alienazione) è il Tribunale dei Minorenni (art. 171 c.c. e 38 att.).

    Terza ipotesi: scioglimento volontario del fondo in presenza di minori. Discusso se sia possibile e in caso positivo se debba essere autorizzata e da quale Giudice.
    Non c'è una previsione testuale nel codice.

    Arrivederci.

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