L'Agenzia delle Entrate con il parere n. 210/8934 del 3 febbraio 2010 seguito dalla Risoluzione 7/E -a seguito di istanza dell'Associazione degli Amministratori Condominiali ANACI- ha chiarito che la detrazione del 36% è applicabile ai lavori su tutte le parti condominiali nonostante l'articolo 1 della legge 449/97 faccia riferimento solo al numero 1 dell'art. 1117
(Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.)
Già il regolamento attuativo D.M. 18 febbraio 1998 n. 41, la circolare 57/E e circolare 121/E del 1998 avevano esteso la possibilità del beneficio fiscale a tutti gli enti condominiali, ma c'erano ancora alcune incertezze applicative.
La stessa Agenzia delle Entrate aveva dato un'interpretazione restrittiva nella Risoluzione 84 del 7 maggio 2007.
Ora i dubbio sembrano venuti meno.
La stessa Agenzia delle Entrate aveva dato un'interpretazione restrittiva nella Risoluzione 84 del 7 maggio 2007.
Ora i dubbio sembrano venuti meno.
Ricordiamo che nel caso di parti comuni i lavori che danno diritto alla detrazione sono:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) interventi di ristrutturazione edilizia;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica.
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