lunedì 22 febbraio 2010

CHIARIMENTO SULL'ICI PER IMMOBILI CON PIU' COMPROPRIETARI



Il ministero dell'Economia in commissione Finanze alla Camera ha chiarito che l'immobile, oggetto di comproprietà, asservito a fondo coltivato da uno solo dei soggetti titolari, mantiene i requisiti di ruralità e quindi non sconta l'ICI.

REQUISITI DI RURALITA'
Un immobile è rurale quando ha i requisiti di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.
a) Fabbricati non abitativi
Sono gli immobili destinati:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti  per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo  indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
b) Fabbricati abitativi
I fabbricati abitativi sono rurali purchè
- siano stati adibiti ad abitazione dai seguenti soggetti:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo
idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di
attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
6) dai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda (a tempo determinato o a tempo determinato per più di cento giornate lavorative annue), assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
I soggetti indicati dai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo (registro delle imprese e obblighi contributivi).
Gli altri requisiti, necessariamente richiesti ai fini del riconoscimento della
ruralità dei fabbricati, sono
- il conduttore del fondo deve far derivare dalle attività agricole un volume d’affari superiore alla metà (un quarto nelle zone montane) del reddito complessivo dichiarato dal soggetto, senza considerare le pensioni per attività svolta in agricoltura.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione Iva si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero;
- il terreno al cui servizio è posta l’abitazione deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario e avere una superficie di almeno 10 mila metri quadrati (3 mila metri quadrati in caso di colture specializzate in serra o funghicoltura o altra coltura intensiva, e nelle zone montane);
- le abitazioni non devono possedere le caratteristiche di abitazioni di lusso, - le abitazioni non devono essere classificati nelle categorie A/1 e A/8.


Nessun commento:

Posta un commento