venerdì 29 gennaio 2010

SOSPENSIONE DEI MUTUI





Il 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori un Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, a seguito della crisi.
Tale accordo prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi:
- per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
Le banche aderenti all'iniziativa possono migliorare tali condizioni (ad esempio: eliminarei i limiti prima casa, estendere la casistica a prestiti che non hanno le caratteristiche dei mutui fondiari, ampliare il termine dei 12 mesi).

La lista delle banche aderenti è disponibile sul sito internet dell’Associazione bancaria.
Attualmente risultano essere 187.
La richiesta alla propria banca potrà essere effettuata a partire dal 1° febbraio 2010 mediante un apposito modello disponibile sia nello stesso sito dell'ABI (vedi link oltre) che presso le filiali delle banche aderenti.
Unitamente al modello dovrà essere prodotta documentazione comprovante gli eventi presupposti dall'accordo per la moratoria:
- nel caso di perdita del lavoro: a) lettera di dimissioni, licenziamento o il contratto da cui si veda l'avvenuta sacadenza b) dichiarazione che attesti la disoccupazione;
- nel caso di morte o disabilità: certificato di morte o certificato ASL che attesti l'handicap;


- nel caso di sospensione del lavoro: certificazione del datore di lavoro o di morte o certificato ASL che attesti l'handicap ovvero certificazione di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
- ultima dichiarazione dei redditi. 
E' sempre meglio chiedere alla filiale  e farsi aiutare con la compilazione.


L'ammortamento della quota capitale sospesa ripartirà trascorso il tempo di moratoria. Il termine del mutuo sarà quindi portato avanti di un periodo pari alla sospensione.
Per quanto riguarda gli interessi, la situazione varia da Istituto a Istituto: alcuni li fanno pagare anche durante il periodo di blocco, altri invece sospendono tutto.


In particolare ricordiamo le condizioni della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza  S.p.a. (una delle Banche maggiormente presenti sul territorio dove opero).
E' stata prevista la sospensione della quota di capitale per 12 mesi anche per famiglie che non hanno subito i sopraindicati eventi, ma che si trovano in situazioni tali da non permettere il regolare pagamento delle rate.
In detto istituto è previsto un progetto di socialità finanziaria per aiutare chi ha difficoltà a onorare il mutuo: il consiglio è di rivolgersi alla propria filiale.

Banche Aderenti:
Testo Accordo 

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