venerdì 8 gennaio 2010

Addio all'agevolazione della piccola proprietà contadina?


Ad oggi ancora non sembra rinnovato uno dei benefici fiscali più utilizzati a favore dei coltivatori diretti, la c.d. Agevolazione della piccola proprietà contadina.
Il beneficio fiscale prevedeva (a determinate condizioni) per i coltivatori diretti, per  gli imprenditori agricoli professionali  iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale e per alcune società agricole la possibilità di acquistare terreni con l'assolvimento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa  e con l'assolvimento dell'imposta catastale in misura pari all'1%.
Trovava origine dalla legge 6 agosto 1954 n. 604 ed è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2009 (per effetto dell'ultima proroga contenuta nella Finanziaria per il 2009).
La soppressione è un evento che inciderà pesantemente sui trasferimenti di fondi rustici, rimanendo applicabili in alternativa alla pesantissima tassazione ordinaria (Registro: 15%; Ipotecaria 2%; Catastale 1%):
a) l'agevolazione prevista per gli imprenditori agricoli professionali (Registro: 8%; Ipotecaria 2%; Catastale 1%) ;
b) l'agevolazione prevista per gli acquisti in territorio montano da parte di proprietari diretto coltivatori (Registro e Ipotecaria: Fissa; Catastale Esente);
c) il Compendio Unico (con vincolo di coltivazione, di inalienabilità e di indivisibilità per 10 anni. Esenzione da qualunque imposta);
d) le agevolazioni in tema di imprenditoria giovanile.

5 commenti:

  1. qual'è l'agevolazione prevista per gli acquisti in territorio montano di cui alla lett. b)

    RispondiElimina
  2. Preferirei che i commenti fossero firmati, comunque visto che i notai sanno essere anche elastici in limitatissime occasioni, rispondo. L'agevolazione è prevista dall'articolo 9 DPR 29 settembre 1973 n. 601.
    Riguarda i trasferimenti di proprietà (nuda o piena) aventi ad oggetto fondi siti in territori montani (territori situati ad altitudine non inferiore ai 700 mm o inseriti in certi elenchi ad es compresi nelle comunità montane).
    Il trasferimento deve essere fatto ad arrotondamento della proprietà-diretto coltivatrice (quindi bisogna già essere proprietari di altri terreni - c.d. preposseduto) o a favore di cooperative che conducono i terreni.
    Si pagano solo le imposte fisse di registro e ipotecarie (niente imposta catastale nè bolli).
    Non si richiede la produzione di certificati o altra documentazione che attesti i requisiti stessi.
    Grazie della domanda.

    RispondiElimina
  3. Gentile dottoressa, mi chiedo quali siano le agevolazioni per i giovani imprenditori nell'ambito agricolo, e, soprattutto, i requisiti oggettivi e soggettivi per godere di tale agevolazione. La ringrazio per l'attenzione. Arturo Primavera - Roma

    RispondiElimina
  4. Può trovare una sorta di sintesi al seguente indirizzo
    http://docs.google.com/Doc?docid=0AbWdN6KC3nsqZGQ5MzM4NnNfOWdxN3RrbmNo&hl=en
    Mi sono limitata a schematizzare le agevolazioni previste in tema di imposte indirette (successioni, donazioni e atti a titolo oneroso).
    Negli acquisti a titolo oneroso, vista la complessità dei requisiti è un'agevolazione pressochè sconosciuta. Ci si può sempre appoggiare alle associazioni di categoria per valutare la situazione soggettiva.
    Speriamo nelle buone notizie sulla ppc.

    RispondiElimina
  5. Forse adesso riesce a visualizzarla meglio
    http://docs.google.com/View?id=dd93386s_9gq7tknch
    Se non la riesce a vedere posti nuovamente
    Grazie

    RispondiElimina