Questo istituto previsto dagli artt. 467, 468 e 469 fa subentrare i discendenti legittimi o naturali (c.d. rappresentanti)
a) dei figli;
b) dei fratelli nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possano o non vogliano accettare l'eredità o il legato (c.d. rappresentati).
Nel caso in questione il testatore aveva nominato erede un nipote e questi era morto prima del testatore lasciando un figlio superstite (pronipote).
La Cassazione ha negato che il diritto di accettare competesse ai figli del nipote non avendo la necessaria qualifica prevista dall'art. 468 c.c ("l'articolo 468 del Codice circoscrive i limiti di applicazione dell'Istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta sia figlio, nella linea collaterale, fratello o sorella del defunto
Ho raggiunto questo blog per caso, ma credo che lo rivisiterò costantemente. Vivissimi complimenti e tanti auguri!
RispondiEliminaUn'Estone che vive in Italia