sabato 16 gennaio 2010

PRIMA CASA: FORSE UN'INTERPRETAZIONE INNOVATIVA DEI REQUISITI NECESSARI



I requisiti soggettivi per godere dell'agevolazione prima casa sono indicati nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tra questi viene previsto che  l’acquirente non sia  titolare  “esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Il testo normativo testualmente non indica che la casa preposseduta dall'acquirente debba essere idonea alle sue necessità per escludere il trattamento di favore, ma stabilisce che il soggetto da solo o con il coniuge  non possa avere altre case nel Comune tout court.
Solo l'articolo 1 comma 1 del D.L. 16/93 (legge prima casa dal 1993 al 31 dicembre 1995) aveva previsto come requisito la non possidenza di "fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione", ma tale testo normativo non è più in vigore.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 100 del 2010 ha ritenuto che nonostante la lettera della legge, per escludere l'applicazione dell'agevolazione possa rilevare solo la possidenza di un alloggio che per le sue dimensioni e caratteristiche sia idoneo a soddisfare concretamente le esigenze dell'acquirente e della sua famiglia.
In pratica: se un soggetto ha una famiglia con tre figli ed è proprietario in un certo Comune di un monolocale, secondo la Corte può acquistare una casa più grande nello stesso Comune senza aver venduto il suo mini appartamento.
La Cassazione fa riferimento a un indirizzo già espresso in altre sentenze che peraltro si riferivano ad atti stipulati nel periodo di vigenza   della legge sopra citata (articolo 1 comma 1 del D.L. 16/93). 
E' la prima volta che la Corte utilizza questa interpretazione per un atto in cui il beneficio invocato è quello disciplinato da D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
MASSIMA
"Secondo canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'articolo 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di regsistro, la non possidenza di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia."
SENTENZE PRECEDENTI CONFORMI
Cassazione 6476/96; 11428/99; 8771/200; 7505/2001; 7686/2002; 2418/2003; 4614/2003; 10925/2003; 19738/2003; 11564/2006.

1 commento:

  1. Nel caso invece , fossi trasferito d'ufficio dal mio datore di lavoro presso la sede di un'altra città (dovendo così acquistare un'altra abitazione per tutta la famiglia) potrei usufruire delle agevolazioni di un "nuova prima casa" mantenendo la mia "vecchia prima casa"?
    Potrei sanare versando la differenza dell'Iva ?

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