lunedì 5 gennaio 2026

Calcolo dell'usufrutto ai fini fiscali – Anno 2026


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il Decreto 10 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha variato la misura del saggio degli interessi legali.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 essa viene pertanto ridotta e stabilita all'1,60% in ragione d'anno, mentre nel 2025 era il 2,00%.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni si dovrà comunque tener conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 139/2024 che:

a) con l'art. 2, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 46 del DPR 131/1986 introducendo il nuovo comma 5-ter;

b) con l'art. 1, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 346/1990, introducendo il nuovo comma 1-ter,

in base ai quali ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%, saggio pertanto più elevato rispetto a quello degli interessi legali appena fissato per l'anno 2026 e pari a quello già utilizzato negli anni 2024 e 2025.

La tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell'usufrutto e della nuda proprietà, in vigore dal 1° gennaio 2026 rimane quindi invariata rispetto a quella già applicata nel 2024 e nel 2025.

Dette percentuali sono state calcolate prendendo come riferimento il tasso di interesse del 2,5%, e avuto riguardo al prospetto dei coefficienti allegato (Allegato 1) al D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), così come confermato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2025, pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026).

Tabella percentuali usufrutto e nuda proprietà - Anno 2026

Età usufruttuario Valore usufrutto Valore nuda proprietà
da 0 a 20 95% 5%
da 21 a 30 90% 10%
da 31 a 40 85% 15%
da 41 a 45 80% 20%
da 46 a 50 75% 25%
da 51 a 53 70% 30%
da 54 a 56 65% 35%
da 57 a 60 60% 40%
da 61 a 63 55% 45%
da 64 a 66 50% 50%
da 67 a 69 45% 55%
da 70 a 72 40% 60%
da 73 a 75 35% 65%
da 76 a 78 30% 70%
da 79 a 82 25% 75%
da 83 a 86 20% 80%
da 87 a 92 15% 85%
da 93 a 99 10% 90%

Rendite e pensioni perpetue o a tempo indeterminato

Il medesimo Decreto MEF 24 dicembre 2025 conferma che il valore del multiplo da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue o a tempo indeterminato è pari a 40 volte l'annualità, in applicazione dell'art. 46, comma 2, lettera a) del TUR e dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUS.

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