È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il Decreto 10 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha variato la misura del saggio degli interessi legali.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 essa viene pertanto ridotta e stabilita all'1,60% in ragione d'anno, mentre nel 2025 era il 2,00%.
Per quanto riguarda l'adeguamento dei coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto e delle rendite o pensioni si dovrà comunque tener conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 139/2024 che:
a) con l'art. 2, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 46 del DPR 131/1986 introducendo il nuovo comma 5-ter;
b) con l'art. 1, comma 1, lettera r) ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 346/1990, introducendo il nuovo comma 1-ter,
in base ai quali ai fini della determinazione dei relativi valori non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%, saggio pertanto più elevato rispetto a quello degli interessi legali appena fissato per l'anno 2026 e pari a quello già utilizzato negli anni 2024 e 2025.
La tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell'usufrutto e della nuda proprietà, in vigore dal 1° gennaio 2026 rimane quindi invariata rispetto a quella già applicata nel 2024 e nel 2025.
Dette percentuali sono state calcolate prendendo come riferimento il tasso di interesse del 2,5%, e avuto riguardo al prospetto dei coefficienti allegato (Allegato 1) al D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), così come confermato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2025, pubblicato in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026).
Tabella percentuali usufrutto e nuda proprietà - Anno 2026
| Età usufruttuario | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà |
|---|---|---|
| da 0 a 20 | 95% | 5% |
| da 21 a 30 | 90% | 10% |
| da 31 a 40 | 85% | 15% |
| da 41 a 45 | 80% | 20% |
| da 46 a 50 | 75% | 25% |
| da 51 a 53 | 70% | 30% |
| da 54 a 56 | 65% | 35% |
| da 57 a 60 | 60% | 40% |
| da 61 a 63 | 55% | 45% |
| da 64 a 66 | 50% | 50% |
| da 67 a 69 | 45% | 55% |
| da 70 a 72 | 40% | 60% |
| da 73 a 75 | 35% | 65% |
| da 76 a 78 | 30% | 70% |
| da 79 a 82 | 25% | 75% |
| da 83 a 86 | 20% | 80% |
| da 87 a 92 | 15% | 85% |
| da 93 a 99 | 10% | 90% |
Rendite e pensioni perpetue o a tempo indeterminato
Il medesimo Decreto MEF 24 dicembre 2025 conferma che il valore del multiplo da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue o a tempo indeterminato è pari a 40 volte l'annualità, in applicazione dell'art. 46, comma 2, lettera a) del TUR e dell'art. 17, comma 1, lettera a) del TUS.

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