L'accertamento sintetico modificato con la manovra d'estate (art. 38, commi 4 e 5 del DPR. 600/73 - vedi post del 22 ottobre 2010) si articolerà su due canali.
Da un lato, le spese di notevole incidenza vengono imputate tutte al reddito dell'anno in corso; dall'altro, in base alle spese ricostruibili attraverso le banche dati del Fisco, ai contribuenti verrà attribuito un reddito indotto con una complessa operazione di stima, che tiene conto di diversi fattori (spese, collocazione geografica e nucleo familiare).
Il funzionamento di quest'ultimo meccanismo dovrà essere presentato dall'Agenzia delle Entrate a breve.
Molta preoccupazione desta capire quali prove si potranno portare per vincere la presunzione dell'accertamento sintetico.
Non basterà dimostrare un decremento dei propri depositi e/o investimenti, essendo probabile che verrà richiesta in sede di accertamento la fonte del denaro depositato o investito.
Il contribuente dovrà provare a monte ciò che ha giustificato una spesa, quindi il reddito da cui il risparmio è derivato, o eventi diversi che hanno consentito la medesima spesa, come donazioni da terzi.
Interessante, in argomento, è una recente sentenza della Commissione Provinciale di Isernia (n. 134/2/10) che ha ammesso come prove utili i contributi finanziari forniti dalla moglie del contribuente (cui era stato notificato l'avviso di accertamento), dagli altri componenti della famiglia e le sopravvenienze attive degli investimenti .
In questo caso grazie agli elementi esterni suindicati, le spese sono state ritenute compatibili con la capacità contributiva.
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