La legge di stabilità (legge che ha sostituito la Finanziaria) è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009.
Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio.
Nella legge di stabilità di quest'anno, è previsto che la p.p.c. sia norma a regime e non a termine.
Il comma 41 dell'art. 1 del disegno di legge, invero, abolisce il termine del 31 dicembre 2010.
La scelta di mettere a regime una norma che a partire dalla legge 604\54 veniva periodicamente rinnovata deve essere messa in relazione con lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale.
Con quest'ultimo le imposte indirette da corrispondersi in occasione dei trasferimenti immobiliari verranno sostituite dall'imposta municipale il cui gettito è destinato ai comuni.
L'unica agevolazione prevista ex lege è quella relativa alla "prima casa".
Tutte le altre verranno mantenute o meno a seconda della volontà municipale.
Quindi anche la "p.p.c." è subordinata alla stessa sorte.
Si rinvia per la comprensione della disposizione all'ultima interpretazione dell'articolo 2 del D.L. 194/2009 convertito nel legge 25/2010 in base alla quale la disciplina attuale è del tutto autonoma rispetto a quanto disposto dalla legge 604/1954 (vedasi i post del 15 febbraio e 26 maggio).
Conseguentemente i requisiti necessari sono solo quelli rinvenibili nell'art. 2 e segnatamente: l'agevolazione riguarda atti di trasferimento a titolo oneroso (oltre i conferimenti), aventi ad oggetto terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale.
Il beneficio comprende anche le operazioni attuate a mezzo Ismea.
L'imposta di registro e quella ipotecaria sono applicate in misura fissa; l'imposta catastale in misura ordinaria (1 per cento).
Gli onorari notarili sono dimezzati.
L'esenzione da bollo era già a regime in base all'articolo 21 della tabella allegata al d.p.r 26.10.1972 n. 642.
L'esenzione da bollo era già a regime in base all'articolo 21 della tabella allegata al d.p.r 26.10.1972 n. 642.
La decadenza è prevista in caso di vendita nel quinquiennio fatta salva l' ipotesi di trasferimento ai parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo, con obbligo di continuare a svolgere l'attività agricola.
La legge di stabilità sarà discussa al Senato, in Aula, da lunedì prossimo, 6 dicembre, per essere varata definitivamente massimo entro mercoledì mattina.
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