Il direttore dell'Agenzia del Territorio, con la determinazione 29 settembre 2009, ha modificato l'importo degli oneri relativi agli elaborati catastali eseguiti d'ufficio per inadempienze dei proprietari che non si sono preoccupati di denunziare o aggiornare i loro fabbricati, dopo aver ricevuto avviso (notificato) o essere stati inseriti negli elenchi consultabili sul sito dell'Agenzia stessa.
La casistica comprende:
- unità immobiliari ristrutturate per cui i Comuni hanno notificato l'invito ai possessori di regolarizzazione al Catasto;
- edifici mai dichiarati ovvero che hanno perso i requisiti di ruralità (a seguito di riscontri da parte dell'Agenzia del Territorio in collaborazione con Agea);
- unità immobiliari con destinazione artigianale, commerciale o terziaria nelle Strutture pubbliche (es. stazioni, porti ecc.) che svolgono attività libere (provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate 2.1.2007).
I possessori per procedere alle operazioni di accatastamento avevano termini precisi, oltre i quali d'ufficio può provvedervi l'Agenzia a spese dell'obbligato.
Il provvedimento in parola oltre a determinare più in dettaglio gli importi, costituisce l'ennesimo sollecito agli inadempienti di attivarsi tempestivamente: l'articolo 2 prevede infatti nel caso di denuncia fuori termine, la non applicabilità di sanzioni, ma la richiesta di pagamento dei soli oneri per i lavori già eseguiti dal tecnico d'ufficio.
(Fonte: Sole 24ore del 12 ottobre 2009 pag. 9 Norme e Tributi)
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