domenica 26 agosto 2012

Il diritto dell'assegnatario della casa coniugale non paralizza l'azione del creditore procedente

La Corte di Cassazione Terza sezione Civile  con la Sentenza n. 12466 del 19 luglio 2012 ha respinto il ricorso della ex moglie separata, assegnataria della casa del coniuge, nei confronti di una società creditrice dell'ex marito.
La donna nel giudizio, fra le altre motivazioni, aveva sostenuto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale era opponibile al terzo acquirente per nove anni, pur non essendo trascritto.
Il principio della ricorrente veniva desunto dalla Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite 11096 del 26 luglio 2002, secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione in uso della casa familiare -a seguito di divorzio o separazione dei coniugi-, siccome ha data certa, è opponibile a chi acquista l'immobile dopo l'assegnazione.
L'opponibilità vale per nove anni anche se non trascritto; oltre i nove anni, se il provvedimento risulta trascritto.
La Corte di cassazione con la sentenza del 19 luglio 2012, ha respinto l'estensione al caso di specie effettuata dal coniuge assegnatario.
Infatti ha ritenuto che l'opponibilità del diritto dell'assegnatario ai terzi valga solo nell'ipotesi di trasferimento volontario da parte del proprietario, non nell'ipotesi di azione esecutive sulla casa assegnata.
In questo caso, il diritto dell'assegnatario, non paralizza l'azione del creditore, che può pignorare il bene e farlo vendere coattivamente.

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