sabato 18 agosto 2012

Pubblicato lo statuto standard delle Srl semplificate (SRL per under 35)


La SRL semplificata è disciplinata dall'art. 2463-bis c.c. (introdotto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).
Può essere costituita solo da soggetti (persone fisiche) con meno di 35 anni.
L'art. 2 del regolamento stabilisce in merito all'accertamento dell'età che "1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalita' di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'eta' delle persone fisiche che intendono costituire una societa' a responsabilita' limitata semplificata e' quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile."

La società deve essere costituita con atto pubblico secondo lo schema riportato nell'allegato A al regolamento che non può essere derogato.
Può essere a socio unico o pluripersonale.
Gli amministratori devono essere scelti fra i soci.

La società nel corso della sua esistenza può mutare la compagine sociale, ma è' nullo il trasferimento di quote effettuato a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni di età.
Nel momento in cui l'unico socio compia i 35 anni di età, si dovrà necessariamente trasformare la srls in srl o porla in liquidazione.
Anche nel caso di società pluripersonale si dovrà necessariamente affrontare il problema  dell'uscita del socio che ha compiuto il 35° anno di età.
Nel caso in cui questi intenda rimanere nella società, si dovrà necessariamente trasformare la srls in srl "ordinaria" con le debite maggioranze, altrimenti si dovrà o cedere la quota ad uno dei soci under 35 ovvero recedere o essere escluso (ex lege) dalla compagine sociale.
Si potrebbe ipotizzare anche una trasformazione di srls in srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto, nuova tipologia di srl prevista dall'art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83  "Decreto Sviluppo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187).
Tuttavia il testo dell'art. 44 non pare porre deroghe alla necessità che tutti i soci abbiano almeno 35 anni e che quindi gli under 35 non possano prender parte questa tipologia di srl.    

L'ammontare del capitale sociale deve essere compreso fra Euro 1 (minimo) a Euro 9999,99 (massimo inferiore a Euro 10.000,00).
Non sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro ed il capitale deve essere integralmente  versato nelle mani dei soci amministratori.
Pertanto sia nel caso in cui si debbano conferire beni sia nell'ipotesi in cui sia necessaria una maggiore capitalizzazione, bisognerà trasformare la società in una srl "ordinaria". 
Nella denominazione deve essere compresa la dicitura "società a responsabilità limitata semplificata".
Inoltre tale dicitura, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede della società, l'Ufficio del Registro Imprese presso cui è stata iscritta la società, devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e pure nel sito della società (spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico).
Per espressa previsione di legge, l'atto costitutivo e l'iscrizione al Registro Imprese è esente da imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dagli onorari notarili.
E' dovuta l'imposta di registro in misura fissa. 

Nessun commento:

Posta un commento