sabato 1 settembre 2012

Prime interpretazioni sulla società responsabilità limitata a capitale ridotto


La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) è stata introdotta dal decreto legge "Sviluppo" 22 giugno 2012 n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (per comodità riportato in calce).
A differenza della srls non è disciplinata direttamente dal codice civile, ma è contemplata solo  nella legge speciale, seppur venga fatto un rinvio alle norme sulle srls nell'ipotesi in cui non sia diversamente disposto.
Il dubbio sorto dalla lettera del primo comma dell'articolo sulla possibilità per gli under 35 di partecipare alla società è stato eliminato dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 30 agosto 2012 prot. n. 0182223 che risponde positivamente alla partecipazione di soggetti minori di 35.
Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico in altra nota (31 luglio 2012 prot. n. 0170741) aveva già precisato che a differenza delle Srls, la Srlcr
a) non deve avere lo Statuto Standard;
b) non fruisce dei benefici a livello di costi delle Srls (essendo in questo caso applicati sia gli onorari notarili, sia le imposte di bollo ed i diritti di segreteria.
Alle medesime conclusioni era pervenuta una comunicazione del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato del 24 agosto 2012 Prot. n. 2012/2790.
In sintesi pertanto le Srlcr
- non necessita dell'atto costitutivo standard;
- non deve portare nella denominazione il termine "semplificata", ma "a capitale ridotto";
- gli amministratori possono anche non essere soci;
- il capitale va da Euro 1 a 9999,99 e deve essere interamente versato nelle mani degli amministratori;
- i soci devono essere solo persone fisiche e quindi sono vietate le cessioni a soggetti diversi.



D.L. "Sviluppo"  n. 83/2012 convertito nella L. 134/2012
Art. 44
Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu' persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice civile, )) in quanto compatibili.

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