Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012 ha stabilito le modalità attuative dell'obbligo di voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili dii cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali, obbligo introdotto dall'art. 1, comma 276 della L. 244/2007.
L'articolo 1 stabilisce che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista
l’iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.Inoltre. il secondo comma dello stesso articolo precisa che ai fini del provvedimento, è considerato mutamento dell’intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
Non comportano invece mutamento dell’intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune.
A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all’articolo 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (art. 2).La normativa in oggetto sana una deficienza che sin d'ora sussisteva circa gli atti societari che non comportando un trasferimento di diritti reali, non erano soggetti obbligatoriamente alla voltura catastale (si pensi alla trasformazione), nonostante la denominazione o la ragione sociale muti.
Questo determinava che per tali tipologie di atti l'aggiornamento catastale venisse lasciato all'iniziativa del singolo notaio, con la conseguenza che non sempre veniva fatto.
Ora questa discrezionalità è stata eliminata.
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