L'articolo 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "Decreto Sviluppo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187, ha apportato delle importantissime modifiche alla disciplina dello sportello unico per l'edilizia (in breve SUE).
Il SUE, in seguito all'aggiunta del comma 1 bis del art. 5 del DPR 380/2001 diviene l'unico front-office per il cittadino, essendo il punto unico di accesso cui bisognerà rivolgersi in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso.
Lo sportello dovrà fornire un risposta tempestiva al cittadino a tutte le istanze in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.
A questo fine il SUE attraverso l'indizione della conferenza di servizi deve acquisire gli atti di assenso eventualmente necessari e che debbano essere rilasciati dalle PA preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e storico artistica o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
Nell'ambito dell conferenza di sevizi, anche eventuali contrasti derivanti da pareri sfavorevoli da parte delle pubbliche autorità preposte ai vincoli di tutela, dovrebbero trovare un'attenuazione in base al principio per cui dette autorità avrebbero l'obbligo di proporre al privato variazioni al progetto delle opere richieste, prima di esprimersi in un parere definitivamente negativo.
La conferenza dei servizi termina con un provvedimento che se non viene comunicato entro 30 giorni dalla proposta vale silenzio assenso, con esclusione delle aree soggette a vincoli.
Invero nelle aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il silenzio è equiparato ad un rifiuto e quindi in questi casi è sempre necessario un provvedimento esplicito favorevole.
Rimarrà invariata invece la prevalenza dei pareri sfavorevoli eventualmente resi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Tali pareri potranno essere superati solo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il SUE sarà competente anche a ricevere le contestazioni di terzi (ad esempio i vicini) che ritengano violata una norma a seguito dell'attività edilizia altrui.
Come nel caso dell'introduzione della SCIA, la procedura di rilascio del permesso di costruire viene modificata da una norma di rango statale (art. 13 D.L. 83/2012) che sovrappone il nuovo art. 9bis del Dpr 380/2001 a eventuali diverse norme regionali.
Le Regioni presumibilmente invocheranno la loro competenza concorrente in materia di edilizia (art. 117 Cost.), ma dovranno tenere conto dell'indirizzo della Corte Costituzionale che ritiene prevalenti sulle disposizioni regionali le norme statali di semplificazione burocratica.
Inoltre l'art. 13 prevede altresì ai fini della presentazione, del rilascio e della formazione di titoli abilitativi, l'acquisizione obbligatoria da parte delle amministrazioni di documenti, informazioni e dati (compresi quelli catastali) che siano in possesso di altre amministrazioni pubbliche, senza che possano essere chieste attestazioni, perizie sulla veridicità o autenticità dei documenti e dati forniti dai privati.
Di fatto con l'art. 13 del Decreto sviluppo, fatte salve le aree vincolate, si può osservare che il ruolo della P.A muta, osservando dall'esterno il procedimento e facendo, invero, affidamento su quanto dichiarato dal privato.
Nessun commento:
Posta un commento