mercoledì 4 maggio 2011

Cosa succede a chi non ha provveduto entro i termini all'accatastamento di fabbricati

Il 2 maggio 2011 (termine 30 aprile slittato a detta data, cadendo di Sabato) è scaduto il termine per l'accatastamento delle c.d. fantasma, ossia di quei fabbricati non ancora denunziati al Catasto Fabbricati.

Nei prossimi giorni pertanto  inizieranno su tutto il territorio nazionale i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia, coadiuvati, in alcune province, dai geometri professionisti, sulla base di un'intesa con il Consiglio Nazionale dei Geometri.
Gli accertamenti permetteranno di raccogliere i dati necessari all’attribuzione della rendita catastale presunta per ciascun immobile, che verrà iscritta transitoriamente in Catasto e consentirà di riscuotere i tributi erariali e locali, gli oneri e le relative sanzioni, con decorrenza 1° gennaio 2007.
La definizione e le modalità di attribuzione della rendita presunta sono stabilite nel provvedimento del 19 aprile 2011 dell'Agenzia del Territorio

Che cosa deve fare e in cosa incorre che non ha provveduto?

Il proprietario dell'immobile dovrà:
a) pagare le spese sostenute dall'Agenzia del Territorio;
b) pagare le sanzioni catastali;
c) incaricare un professionista di sua fiducia affinchè predisponga una proposta di rendita.
L'agenzia del Territorio, una volta esaminata la proposta, notificherà la rendita (contro cui è possibile ricorso).


Spese sostenute dall'Agenzia del Territorio da rimborsare
Vengono determinate nell'allegato al provvedimento del 19 aprile 2011 cui quivi si rinvia.

Sanzioni Catastali
Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 12 ha elevato la sanzione minima da Euro 258,00 a Euro 1.032,00  quadruplicandola, la sanzione massima a Euro 8.264,00.
Nel caso di ravvedimento entro 90 gg. dalla commessa violazione, la sanzione è ridotta ad 1/10. Qualora il ravvedimento intervenga entro un anno, la sanzione è ridotta ad 1/8. Dopo l'anno, se il pagamento avviene entro i 60 gg. dalla notifica del provvedimento dell'irrogazione delle sanzioni o direttamente in sede di presentazione dell'atto di aggiornamento, la sanzione è ridotta ad 1/3 (minimo Euro 344,00), fatto salva la recidiva.
Le sanzioni si riferiscono per unità immobiliare.
L'Agenzia del Territorio peraltro con la circolare 4 del 29 aprile 2011 ha stabilito che tali sanzioni si applicheranno solo se la violazione è stata commessa dopo il 1^ maggio 2011; prima di tale data le sanzioni applicabili saranno quelle "vecchie".

IRPEF
L'Agenzia delle Entrate può chiedere gli arretrati e le sanzioni IRPEF dal 1^ gennaio 2007.

ICI
I Comuni possono chiedere gli arretrati e le sanzioni dal 1^ gennaio 2007.

Problemi Urbanistici-edilizi
L'accatastamento può determinare se il fabbricato non era stato regolarmente assentito dal Comune competente un' "autodenunzia" di un abuso.
Può essere tentata una sanatoria in base alle leggi regionali, ma solo se la costruzione risulti compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, altrimenti può essere intimata la demolizione o remissione in pristino dello stato di fatto anteriore (e applicate le relative sanzioni).

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