L' Agenzia delle Entrate con la RISOLUZIONE n. 55/E del 9 maggio 2011 ha chiarito che le istanze di rateazione di somme dovute in seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici territoriali (articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462) devono essere ricompresi fra gli atti considerati esenti dall'imposta di bollo, in base all’art. 5 della Tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dal tributo per determinate tipologie di atti e documenti, fra i quali sono ricompresi, al primo comma, gli atti e le copie del “procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo” nonché le dichiarazioni, le denunzie, gli atti, i documenti e le copie “presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente).
In particolare, il comma 2 del richiamato art. 3-bis prevede che, qualora le somme dovute a seguito dei predetti controlli non siano superiori a duemila euro, “il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso”.
La medesima disposizione include, infine, al penultimo comma, nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta anche le “istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Si conferma quanto già precisato dall'Agenzia con la risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988 in cui veniva asserito che l’ampia formulazione della norma consente di ricomprendere nella sua sfera d’applicazione anche “le domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.
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