La Commissione Tributaria Provinciale ha stabilito con la sentenza n. 9 della 1^ sezione depositata il 20 gennaio 2011 che l'ipoteca esattoriale non è iscrivibile sui beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale qualora quest'ultimo non sia costituito "appositamente per porre riparo" ai beni del contribuente con "l'intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell'Erario".
La Commissione ha respinto la tesi dell'ente esattore che sosteneva l'inidoneità del fondo a proteggere i beni in esso inseriti da obbligazioni non contrattuali come quelle tributarie.
Ha invece affermato la capacità dell'istituto di proteggerli da qualunque debito purché sorto per cause diverse dalle necessità della famiglia, compresi quelli tributari.
La Sentenza di Padova è conforme a quanto espresso dalla Commissione tributaria di Milano con la sentenza n. 437 del 20 dicembre 2010 e contrasta con il pronunciato dalla Cassazione 7 luglio 2009 n. 15862.
Secondo la suprema corte il criterio discretivo dei crediti che possono essere soddisfatti con i beni del fondo non è la loro origine contrattuale o meno, né la loro anteriorità o posteriorità rispetto alla costituzione del fondo, ma l'inerenza o meno ai bisogni della famiglia.
Il soddisfacimento tuttavia di tali bisogni comprende anche l'attività lavorativa e la contribuzione tributaria ad essa conseguente, con esclusione solo di operazioni speculative o generate da bisogni meramente voluttuari.
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