La Direzione Regionale della Lombardia l con la circolare del 21 aprile 2011 protocollo n. 40024, ha risolto il problema dell'applicabilità o meno di più imposte di registro per alcune tipologie di atti e segnatamente ha precisato quanto segue:
a) l'atto pubblico portante più donazioni che non comportano applicazione dell'imposta di donazione in quanto rientranti nella franchigia, sconta l'imposta di registro in misura fissa;
b) l'atto pubblico contenente procure cumulative o collettive (nomina di più soggetti abilitati a compiere una serie di atti) sconta l'imposta di registro in misura fissa;
c) le donazioni comportanti un trasferimento di cui all'art. 3 del Dlgs 346/1990 (a favore di enti pubblici, di enti che rivestono pubblica utilità e di ONLUS) nonché le donazioni o i patti di famiglia che comportano il trasferimento di azienda o partecipazioni sociali e che se riguardano società di capitele permettano di conseguire il controllo della società e lo mantengano per 5 anni, devono essere registrate gratuitamente.
Non si è pronunciata tuttavia su altri casi oggetto di acceso dibattito fra Agenzia e professionisti/contribuenti:
a) rinunzie a eredità in un unico atto da parte di più soggetti;
b) accettazioni di eredità in un unico atto;
c) cessioni di quote di s.r.l. in un unico atto.
Nell'ultima ipotesi molta giurisprudenza ritiene che il principio per cui si applicano tante imposte quante sono le disposizioni, vale solo per gli atti che contengono disposizioni soggette all'imposta proporzionale e non su quelli che fanno scaturire un'imposta fissa, in quanto quest'ultimi non sono manifestazione di capacità contributiva.
Giurisprudenza:
Commissioni Tributarie Prov. di Como sentenze 12-13.1.2009;
Commissione Tributaria Prov. di Varese sentenze 6.10.2009;
Commissione Tributaria Prov. di Udine sentenze 16.07.2010;
Commissione Tributaria Prov. di Milano sentenze 10.12.2010;
Commissione Tributaria Prov. di Novara sentenze 4.06.2009;
Commissione Tributaria Prov. di Caserta sentenze 27.05.2010;
Commissione Tributaria Prov. di Novara sentenze 22.07.2009.
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