Il decreto legge milleproroghe - D.l. 29 dicembre 2010 n. 225- "Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" è stato convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 (GU n. 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n.53).
Seguono le principali novità di interesse notarile
A) SOCIETA' COSTITUITE DA COMUNI CON MENO DI 30.000 ABITANTI
NORMA
art. 1, comma 43,
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: “Entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2013” e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime”».
Viene sostituito il comma 117 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).
L’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, è la disposizione che ha sancito il divieto ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società o detenere partecipazioni in società (“Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”).
La modifica comporta la proroga del termine entro il quale dette partecipazioni devono essere cedute o liquidate dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 ed amplia la casistica in cui detto divieto (e conseguentemente l'obbligo di dismissione) non si applica e cioè alle società già costituite che:
a) abbiano al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio che abbiano obbligato il comune a procedere al ripiano delle perdite medesime.
Si segnala che nell'ultimo periodo si è prospettato più volte il problema della legittimazione per i Comuni con meno di 30.000 abitanti a costituire una società, vista l'ambigua espressione contenuta nella norma sopracitata: “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
(In merito:
Quesito n. 125-2010/I, Limiti alla partecipazione dei comuni con meno di 30.000 abitanti a società, est. Ruotolo, in CNN Notizie del 16 giugno 2010;
Quesito n. 195-2010/I, Divieto per i Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire o partecipare a società e farmacie comunali, est. Ruotolo, in CNN Notizie del 15 dicembre 2010;
Due pronunce in merito della Corte dei conti, rispettivamente sez. Liguria e sez. Lombardia, sono rinvenibili sul sito www.dirittodeiservizipubblici.it,.
B) PROROGA TERMINE CASE FANTASMA
NORMA
art. 2 comma 5-bis
Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011.
Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.
In sostanza il termine per l’aggiornamento dei dati catastali di cui al citato art.19, viene ulteriormente spostato al 30 aprile 2011.
La disposizione che prevede il differimento viene inserita nel corpo dell’art. 2, relativo alle “proroghe onerose di termini”.
La nuova previsione infatti introduce un sistema di notificazione degli atti di attribuzione della rendita presunta, giustificato “in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione”.
La rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, per espressa disposizione di legge, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
La nuova procedura troverà inoltre applicazione, “a far data dal 2 maggio 2011”, anche nel caso di immobili non dichiarati inseriti negli elenchi formati dall’Agenzia del territorio a norma dell’art.2, comma 36, del d.l. n.262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n.286/2006).
C) AGEVOLAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI: AUMENTO DA 5 A 8 ANNI PER ULTIMARE LA COSTRUZIONE
NORMA
Art.2 comma 23.
Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
L'art.1 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986 prevedeva l'applicazione dell'aliquota dell'1% (anziché l'ordinaria misura dell'8%) "Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.
Il termine di cinque anni ora è stato portato ad otto anni.
Si tratta di un provvedimento volto a favorire il settore delle imprese edili duramente messo alla prova dall'attuale congiuntura economica.
Dai primi commenti la “proroga” costituisce un ampliamento “a regime” del predetto termine e quindi si applicherebbe sia alle fattispecie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (27 febbraio 2011) sia alle fattispecie future.
La formulazione del primo periodo del citato comma 23 non consente di delimitare infatti la disposizione agli atti aventi data successiva al 27 febbraio 2011, ma permette di applicarla anche agli atti precedenti purché ancora pendente il termine previsto per l'edificazione.
Il secondo periodo di detto comma 23 prevede inoltre che il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate di cui “all’art. 1, comma 28 della legge n. 244/2007 (…) decorre dall’anno 2005”.
Il termine in parola, menzionato al predetto comma 28, si sostanzia nella data di entrata di vigore della legge, ovverosia il 1° gennaio 2008.
Il termine in parola, menzionato al predetto comma 28, si sostanzia nella data di entrata di vigore della legge, ovverosia il 1° gennaio 2008.
Pertanto, l’effetto determinato dalla disposizione del secondo periodo è che dal 1° gennaio 2005 (anziché dal 1° gennaio 2008), alle fattispecie di cui sopra (escluse le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, menzionate nel comma 28, ma non richiamate nella formulazione del secondo periodo) si applicano i commi 25, 26 e 27 dell’art. 1 della legge n. 244/2007.
Quindi sembrerebbe applicarsi imposta di registro all'1% (condizionata al completamento del piano) e ipotecaria al 3% (a prescindere dal completamento del piano), ogni qual volta vi sia la presenza oggettiva dei requisiti succitati e senza necessità di opzione in tal senso.
Conseguentemente è abrogata la disciplina dei piani urbanistici particolareggiati cd. Bersani di cui al comma 15 dell’art. 36 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.
Quindi sembrerebbe applicarsi imposta di registro all'1% (condizionata al completamento del piano) e ipotecaria al 3% (a prescindere dal completamento del piano), ogni qual volta vi sia la presenza oggettiva dei requisiti succitati e senza necessità di opzione in tal senso.
Conseguentemente è abrogata la disciplina dei piani urbanistici particolareggiati cd. Bersani di cui al comma 15 dell’art. 36 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.
La portata di tale disposizione avrebbe effetti -se correttamente intesi- notevoli visti i tre diversi regimi disciplinari che si sono susseguiti nel tempo:
a) quello della legge n.383/2001;
b) quello del citato comma 15 dell’art.36 (cd Bersani);
c) quello della legge n.244/2007.
Invero la norma darebbe -da un lato- la possibilità a quei soggetti che non hanno potuto godere della disciplina in passato per i requisiti più stringenti previsti di richiedere il rimborso dell’imposta di registro ordinariamente versata, in luogo dell’aliquota dell’1 per cento (si pensi alle ipotesi di pup escluse dall’agevolazione in ragione del ristretto ambito di applicazione del comma 15 dell’art. 36 citato).
Dall'altro, potrebbe essere possibile un recupero dell'imposta ipotecaria nella misura del 3 per cento (con modalità da stabilirsi), per le fattispecie ancora in itinere ed i cui atti avevano scontato l'imposta in misura fissa, nonché il prolungamento anche per esse del termine degli otto anni.
b) quello del citato comma 15 dell’art.36 (cd Bersani);
c) quello della legge n.244/2007.
Invero la norma darebbe -da un lato- la possibilità a quei soggetti che non hanno potuto godere della disciplina in passato per i requisiti più stringenti previsti di richiedere il rimborso dell’imposta di registro ordinariamente versata, in luogo dell’aliquota dell’1 per cento (si pensi alle ipotesi di pup escluse dall’agevolazione in ragione del ristretto ambito di applicazione del comma 15 dell’art. 36 citato).
Dall'altro, potrebbe essere possibile un recupero dell'imposta ipotecaria nella misura del 3 per cento (con modalità da stabilirsi), per le fattispecie ancora in itinere ed i cui atti avevano scontato l'imposta in misura fissa, nonché il prolungamento anche per esse del termine degli otto anni.
Studi in materia del Consiglio Nazionale del Notariato:
Studio n. 64-2007/T, est. Pischetola, Ambito applicativo residuale del regime fiscale agevolativo previsto per trasferimenti di immobili in pup;
Studio n. 2/2001/T, est. Petrelli, Agevolazioni per l’acquisto di immobili a fini di utilizzo edificatorio;
Studio n. 1/2002/T, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2002
Studio n. 18-2008/T Il regime tributario di trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati)
Studio n. 64-2007/T, est. Pischetola, Ambito applicativo residuale del regime fiscale agevolativo previsto per trasferimenti di immobili in pup;
Studio n. 2/2001/T, est. Petrelli, Agevolazioni per l’acquisto di immobili a fini di utilizzo edificatorio;
Studio n. 1/2002/T, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2002
Studio n. 18-2008/T Il regime tributario di trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati)
D) MEDIAZIONE (CONCILIAZIONE) CIVILE
NORMA
Art. 2 comma 16-decies
Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Il d.l. 28/2010 introduce una disciplina unitaria della mediazione/conciliazione civile.
L'articolo 5 ha previsto per determinate materie, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di
adire l'autorità giudiziaria ("Mediazione obbligatoria").
Le materie in questione sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il d.l. 28/2010 all'articolo 24, comma 1 prevede l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria il 20 marzo 2011 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto).
La l. 10/2011 ha prorogato tale data al 20 marzo 2011 per controversie riguardanti:
a) condominio;
b) risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
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